Giudizio principale di legittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria adottata in seconda votazione dal Consiglio regionale delle Marche il 24 luglio 2001 recante “Disciplina legislativa in attuazione dell'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1”.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La deliberazione legislativa statutaria stabilisce che, in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale, il vicepresidente, nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della l. cost. 1/1999, subentra al Presidente nell'esercizio delle relative funzioni.
Motivi del ricorso
Il Governo osserva che la deliberazione legislativa impugnata non è stata ancora promulgata: dal testo delle disposizioni costituzionali non si comprende se essa può essere promulgata in pendenza di giudizio costituzionale, se sono trascorsi i tre mesi previsti per la pendenza del referendum confermativo, e neanche, se il referendum non è stato chiesto, se in pendenza del giudizio costituzionale può essere fissata la data della consultazione referendaria. Inoltre: l'art. 123 della Costituzione attribuisce al legislatore regionale la potestà di approvare e modificare lo Statuto, nel senso di statuto organico, ma esclude modifiche emendative a quello vigente; la deliberazione legislativa contrasta con l'art. 122, u.c., e con l'art. 126, terzo comma, della Costituzione e con l'art. 5, comma 2, lett. b), della legge cost. 1/1999 che collegano alla morte, all'impedimento permanente e alle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta l'effetto automatico dello scioglimento del Consiglio regionale con conseguente necessità di procedere a nuove elezioni. … e del controricorso Contesta la Regione che sia ammissibile il ricorso presentato dal Governo prima che la deliberazione statutaria sia entrata in vigore, pur se nei trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Decisione della Corte
Il ricorso governativo è ammissibile perché il termine di 30 giorni per promuovere il controllo di legittimità costituzionale decorre dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria, non da quello, successivo alla promulgazione, che è condizione per l'entrata in vigore (l'osservazione vale sia per il secondo sia per il terzo comma dell'art. 123). Non si può inoltre esigere una simmetria tra il giudizio di legittimità sulle leggi regionali, che è ormai successivo alla entrata in vigore delle leggi, e il giudizio di legittimità sugli Statuti. La modifica del regime di impugnazione delle leggi regionali introdotta con il nuovo 127 della Costituzione non scalfisce l'impostazione data dal legislatore agli Statuti con la legge costituzionale 1/1999 (riconoscimento della piena autonomia statutaria e controllo preventivo di legittimità). La potestà normativa regionale può portare alla approvazione di revisioni anche parziali dello Statuto. L'art. 126, terzo comma, della Costituzione e l'art. 5, comma secondo, lett. b), della legge cost. 1/1999, tendono a garantire, mediante il vincolo simul stabunt, simul cadent, la stabilità dell'esecutivo regionale. L'art. 5, comma 2, lett. b), della legge cost. n. 1/1999 detta la disciplina transitoria, destinata a permanere fin quando le Regioni non compiranno la scelta in ordine alla propria forma di governo. Quando l'avranno fatto, potranno anche optare per un sistema diverso dalla elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e saranno sciolte dalla osservanza del vincolo in questione. Stabilire che, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta, non si procede a scioglimento del Consiglio e a nuove elezioni, ma subentri un vicepresidente, costituisce violazione dell'art. 5, comma 2, lett. b) della legge costituzionale n. 1/1999. Non muta la questione se si considera che la deliberazione impugnata è stata adottata nella forma statutaria, assoggettata al solo limite della armonia della Costituzione e non anche alla armonia con le leggi della Repubblica. “Armonia” con la Costituzione significa puntuale rispetto non solo dei principi generali, ma anche di ogni singola disposizione costituzionale e implica anche che, pur se letteralmente rispettoso, lo Statuto non deve eluderne lo spirito.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità della deliberazione legislativa statutaria. adottata in seconda votazione dal Consiglio regionale delle Marche il 24 luglio 2001 recante “Disciplina legislativa in attuazione dell'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1”.