Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, e 18, commi 2 e 4, nonché dell'allegato A, della legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32, recante «Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)»
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 3, comma 2 e l'allegato A disciplinano, tra l'altro, la valutazione ambientale strategica. Dispongono che i piani ed i programmi che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche minori sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, nei casi indicati nell'allegato A, in quanto aventi potenziali effetti sull'ambiente.
Motivi di censura
Contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, Cost.: la norma limita la verifica di assoggettabilità alla VAS ai piani e programmi nei soli casi in cui abbiano potenziali effetti sull'ambiente.
Il d.lgs. 152/2006 prevede che la scarsa rilevanza dell'impatto ambientale può giustificare l'esonero dalla procedura di VAS, ma non dalla valutazione di assoggettabilità a VAS. Inoltre, la norma regionale limita l'esperimento della procedura in esame ai piani e programmi relativi all'uso di piccole aree a livello locale ed alle loro modifiche minori, riconducibili alle categorie specificate nell'allegato A, con limitazione non prevista dalle norme comunitarie e statali di riferimento.
L'impugnato allegato A, nella parte in cui individua i piani ed i programmi di scarso impatto ambientale, esclusi come tali dalla procedura di assoggettabilità a VAS, non solo in base alla natura dell'area interessata, ma anche in base alle dimensioni quantitative dell'intervento, determina un'indebita commistione tra valutazione ambientale dei piani e dei progetti, stabilendo, incongruamente, un artificioso nesso fra le proporzioni dell'opera e l'opportunità di svolgere valutazioni sul piano.
Decisione della Corte
Questione fondata
In materia di VAS, interventi specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui risultano espressivi di una competenza propria della Regione, sempre che non compromettano un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato. Le norme regionali non possono restringere l'ambito di esperibilità rispetto alla disciplina statale.
La dimensione quantitativa e l'entità delle modifiche possono giustificare, sulla base di criteri predeterminati, l'esonero dalla procedura di VAS, ma non dalla verifica di assoggettabilità. Le disposizioni censurate, invece riducono il livello di tutela ambientale. La previsione contenuta nell'allegato A ha poi l'effetto di far ritenere non necessaria la verifica di assoggettabilità nei casi nei quali non siano superate le soglie quantitative e dimensionali nella stessa indicate e si pone in contrasto con la normativa statale.
Dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione in quanto comporta un restrizione dell'ambito di esperibilità della verifica di assoggettabilità a VAS, e dell'allegato A nella parte in cui, ai numeri 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione di tale verifica in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 18, comma 2, inserisce nella disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA) la «procedura di verifica-screening» preordinata ad accertare la necessità di espletare la VIA, stabilendo che: «Dell'avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 è dato avviso a cura del proponente nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante inserimento nel sito web della Regione nonché nell'albo pretorio on line dei comuni interessati con indicazione del proponente, dell'oggetto, della localizzazione e la relativa documentazione progettuale e ambientale è messa a disposizione per la consultazione on line».
Motivi di censura
Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.; la norma si limita a prevedere che una copia integrale della documentazione inerente alle istanze per la verifica di assoggettabilità a VIA sia depositata presso i Comuni interessati, omettendo di prevedere che sia dato avviso della trasmissione nell'albo pretorio degli stessi Comuni, come stabilito dal d.lgs. 152/2006.
Decisione della Corte
Questione fondata
La normativa sulla valutazione d'impatto ambientale attiene a procedure che accertano in concreto e preventivamente la sostenibilità ambientale e, quindi, rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, sicché, seppure possano essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione del procedimento in esame, il titolo di legittimazione statale ed il legislatore regionale non può ridurre lo standard di tutela fissato dal legislatore statale.
La limitazione della pubblicità prevista dalla norma regionale, nella parte in cui non prevede che dell'avvenuta trasmissione della richiesta sia dato avviso nell'albo pretorio dei comuni interessati, riduce lo standard di tutela fissato a livello statale.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 18, comma 4, stabilisce che l'esito della procedura di verifica-screening ai fini della VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web della Regione.
La norma è in contrasto con il d.lgs. 152/2006 poiché non prevede la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente del provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disciplina concerne la materia «tutela dell'ambiente» e la norma regionale, riducendo il contenuto della pubblicità stabilita dalla legge statale, limita il livello di tutela fissato da quest'ultima.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, della l.r. Liguria 32/2012, nonché dell'articolo 3, comma 2, nel testo modificato dall'articolo 1 della l.r. 1/2013; l'illegittimità costituzionale dell'allegato A, nella parte in cui, nei numeri 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione della verifica di assoggettabilità a VAS, in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi; l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1-bis, primo periodo, della l.r. 38/1998, inserito dall'articolo 18, comma 2, della l.r. 32/2013, nella parte in cui non prevede che dell'avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 di detta norma sia dato avviso a cura del proponente nell'albo pretorio dei comuni interessati; l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 5, della l.r. 38/1998, nel testo sostituito dall'articolo 18, comma 2, della l.r. 32/2013, nella parte in cui non prevede che l'esito della procedura sia pubblicato in forma integrale nel sito web della Regione.