Sentenza n.171 - deposito 4 2013

Concessioni per il demanio marittimo


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Liguria 30 luglio 2012 n. 24, recante «Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate»


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione impugnata prevede una proroga automatica delle concessioni per il demanio marittimo.



Motivi di censura

La norma determina una disparità di trattamento tra operatori economici in violazione dei principi della concorrenza e della libertà di stabilimento.



Decisione della Corte

Questione fondata

A seguito di procedura d'infrazione comunitaria, il legislatore nazionale ha modificato le modalità di accesso da parte degli operatori economici alle concessioni relative a beni demaniali marittimi, sopprimendo la disposizione che accordava una preferenza al concessionario in scadenza e quella che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni.

La norma regionale impugnata prevede, a determinate condizioni, una proroga automatica delle concessioni del demanio marittimo a favore del soggetto già titolare della concessione, senza nemmeno determinarne la durata temporale.

Il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni viola l'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. Liguria 24/2012.