Sentenza n.167 - deposito 11 2013

Pubblico impiego - personale regionale - concorso pubblico


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 2 e 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le disposizioni censurate, finalizzate alla razionalizzazione della spesa pubblica attraverso la riorganizzazione delle società partecipate dalla Regione, dispongono il trasferimento delle funzioni di due società in house della Regione Lombardia (Lombardia Informatica s.p.a. e  Cestec s.p.a.) a strutture organizzative regionali.

Per attuare il trasferimento di funzioni, prevedono l'inquadramento del personale in servizio a tempo indeterminato delle due società partecipate in altrettanti ruoli speciali ad esaurimento presso due articolazioni della Regione stessa. In particolare, il comma 2 dispone il trasferimento del personale di Lombardia Informatica s.p.a. presso l'Agenzia regionale centrale acquisti e il comma 4 dispone il trasferimento del personale di Cestec s.p.a. presso l'ARPA.



Motivi di censura

Per effetto delle menzionate disposizioni regionali, tutto il personale precedentemente in servizio presso le società controllate viene assunto a tempo indeterminato da parte della Regione, in mancanza di una procedura selettiva aperta al pubblico e, dunque, in violazione dei canoni di ragionevolezza e del principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione



Decisione della Corte

Questione fondata

Nelle more del giudizio, la norma regionale è stata modificata dall'art. 1 della l.r. 21/2012, per effetto del quale è stato abrogato il comma 2 dell'articolo 12, mentre il comma 4 dell'articolo 12 è stato sostituito da una norma che dispone l'inquadramento dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso Lombardia Informatica s.p.a. e presso Cestec s.p.a., rispettivamente, nei ruoli dell'Agenzia regionale centrale acquisti e nei ruoli di ARPA Lombardia «a seguito di esito positivo della procedura selettiva che è espletata nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente».

Rilevata la sostanziale omogeneità della nuova disciplina rispetto a quella sostituita, e dato che anche la nuova disposizione autorizza il trasferimento di personale in mancanza di concorso aperto al pubblico, esclusivamente sulla base di una prova attitudinale riservata al personale già assunto presso la società in house, la questione di legittimità viene trasferita sulla nuova norma.

Nel merito, un interesse pubblico per la deroga al principio del pubblico concorso, al fine di valorizzare pregresse esperienze professionali, può ricorrere solo in determinate circostanze: è necessario, infatti, che la legge stabilisca preventivamente le condizioni per l'esercizio del potere di assunzione, subordini la costituzione del rapporto a tempo indeterminato all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e preveda procedure di verifica dell'attività svolta; il che presuppone che i soggetti da assumere abbiano maturato tale esperienza all'interno della pubblica amministrazione, e non alle dipendenze di datori di lavoro esterni. Inoltre, la deroga deve essere contenuta entro determinati limiti percentuali, per non precludere in modo assoluto la possibilità di accesso della generalità dei cittadini a detti posti pubblici.

La legge censurata si pone in contrasto con i predetti principi. Essa individua soltanto in modo generico le ragioni giustificatrici della deroga sul piano della funzionalità e non prevede meccanismi di verifica dell'attività professionale svolta, né limiti percentuali all'assunzione senza concorso.

Il vulnus determinato dall'originaria disposizione non risulta attenuato dalle modifiche apportate dalla l.r. 21/2012, che non pone rimedio al carattere “chiuso” dell'individuazione degli aspiranti titolari dei nuovi posti di ruolo resi disponibili, dal momento che la partecipazione alle prove selettive è chiaramente riservata ai soli dipendenti delle società partecipate.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4, della l.r. Lombardia 12/2012, come sostituito dall'art. 1 della l.r. Lombardia 21/2012.