Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9, (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 “Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo”)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1 della legge impugnata sostituisce l'art. 1 della l.r. Lazio 41/1997 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo) e detta disposizioni in materia di realizzazione ed esercizio di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili, nel rispetto della normativa statale in tema di uso delle aree di atterraggio, disciplina del volo da diporto o sportivo (comma 1); stabilisce che le aviosuperfici ed i campi di volo di cui al comma 1 riguardano l'esercizio del volo e dei vari sport dell'aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo da diporto e sportivo (comma 2); precisa gli aspetti di differenziazione dei campi di volo rispetto alle aviosuperfici e che le aviosuperfici possono essere dotate di recinzioni leggere con paletti e rete metallica (comma 3).
Motivi di censura
Lesione della competenza esclusiva statale prevista all'art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost., in materia di «sicurezza» e di «ordinamento civile e penale»; la normativa statale non contempla i campi di volo e non opera alcun riferimento alle attività previste dall'art. 1, comma 1, della l.r. 41/1997, quali il volo e i vari sport dell'aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo da diporto e sportivo.
Decisione della Corte
Questione inammissibile
Le questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili in riferimento sia alla lettera h) sia alla lettera l) dell'art. 117, secondo comma, Cost. poiché il rimettente non chiarisce le ragioni per le quali tali ambiti competenziali sarebbero invasi dalla norma censurata.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 3, introduce, dopo l'art. 2 della l.r. Lazio 41/1997, l'art. 2-bis, che prevede, al primo comma: «I piloti dei velivoli sono responsabili del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza della pubblica incolumità, di uso del territorio e di tutela dell'ambiente, mentre il gestore dell'aviosuperficie è parimenti responsabile delle strutture facenti parte dell'aviosuperfice nella fase di decollo e di atterraggio dell'aeromobile.
Motivi di censura
La nuova disposizione viola l'art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost., in quanto detta norme in materia di responsabilità nell'uso dei campi di volo e delle aviosuperfici, invadendo la competenza dello Stato e formulando una disciplina sostanzialmente difforme da quella contenuta nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, in materia di responsabilità dei piloti e gestori delle aviosuperfici.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione prevede ipotesi di responsabilità in materia di «sicurezza della pubblica incolumità», di uso del territorio e di tutela dell'ambiente per i piloti dei velivoli e ulteriori ipotesi a carico del gestore della aviosuperficie, per quanto riguarda le strutture facenti parte della stessa nella fase di decollo e di atterraggio dell'aeromobile. Il contenuto della norma impugnata è chiaramente riconducibile all'ambito materiale dell'ordinamento civile e penale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., di esclusiva competenza statale, che non può essere inciso dal legislatore regionale.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 3, introduce, dopo l'art. 2 della l.r. Lazio 41/1997, l'art. 2-bis, che prevede, al secondo comma: «I campi di volo e le aviosuperfici sono sempre e prioritariamente utilizzabili dai velivoli del 118, del 115 e delle forze di polizia, in caso di trasporto sanitario d'urgenza, di soccorso di emergenza, di operazioni di salvataggio, evacuazione o antincendio e di operazioni simili.»
Decisione della Corte
Questione inammissibile
Il ricorrente non svolge alcuna specifica censura.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della l.r. Lazio 9/2012 nella parte in cui prevede l'inserimento dell'art. 2-bis, comma 1, nel corpo della l.r. 41/1997; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della l.r. 9/2012 e dell'art. 1, comma 3, della l.r. 9/2012, nella parte in cui prevede l'inserimento dell'art. 2-bis, comma 2, nel corpo della l.r. 41/1997.
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