Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 – Assistenza a favore dei profughi, ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 – Normativa organica per i profughi).
Contenuto delle disposizioni impugnate
La l.r. Toscana 59/2005 prevede l'applicazione a tutti i cittadini italiani ed ai loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, di un regime privilegiato di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro assegnati. In particolare stabilisce che «i profughi, assegnatari della quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro riservata ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi), ovvero ai sensi dell'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), possono chiedere ai comuni la cessione in proprietà di tali alloggi entro il 30 giugno 2006, beneficiando delle condizioni di miglior favore di cui all'articolo 3» (art. 1) e dispone che «il prezzo di cessione degli alloggi di cui all'articolo 1 è determinato nella misura del 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore» (art. 3).
Motivi di censura
Le norme censurate si pongono in contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono che, a certe condizioni, i profughi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ex art. 17 della l. 137/1952 possano ottenere l'acquisto in proprietà degli alloggi assegnati previo pagamento di un prezzo pari al 50 per cento del costo di costruzione invece che secondo le norme generali che disciplinano il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, irragionevolmente diversificando situazioni del tutto assimilabili (il trattamento di tali assegnatari rispetto alle altre categorie di assegnatari degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica). La scelta operata dal legislatore regionale viola il canone generale della ragionevolezza delle norme e pare esulare dai limiti della discrezionalità legislativa, specie di fronte alla tutela di un diritto sociale, quale quello al bene casa, che mal tollera differenziazioni non legate allo stato di bisogno concreto (art. 47, secondo comma, Cost.).
Decisione della Corte
Questione fondata
La legge impugnata ha esteso il regime privilegiato riconosciuto dalla normativa statale ai soli profughi assegnatari degli alloggi realizzati in base all'art. 18 della l. 137/1952, che consente di acquistare la proprietà dell'immobile versando un importo corrispondente alla metà del costo di costruzione, a tutti i profughi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tale scelta ha l'effetto di estendere un regime di privilegio, derogatorio rispetto alle norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica, e di alterare la posizione relativa della categoria interessata rispetto ad altre categorie – i profughi di cui all'art. 18 della l. 173/1952 e gli assegnatari ordinari di alloggi popolari – che sono titolari del medesimo diritto all'abitazione, al quale la giurisprudenza costituzionale riconosce carattere inviolabile. Tale scelta è in contrasto con l'art. 3 Cost. per l'irragionevolezza sia del criterio prescelto per l'estensione del beneficio, sia della parificazione di situazioni eterogenee, nonché per la non giustificata disparità di trattamento che risulterebbe dall'applicazione delle disposizioni censurate.
In considerazione della inscindibile connessione esistente tra gli impugnati artt. 1 e 3 della l.r. 59/2005 e le altre disposizioni (art. 2 - che individua i soggetti legittimati alla presentazione della domanda di acquisto - e art. 4 - che definisce gli adempimenti a carico delle amministrazioni comunali) della stessa legge, l'illegittimità costituzionale dei primi deve estendersi in via consequenziale alle seconde.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della l.r. Toscana 59/2005.
Dichiara, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della l.r. 59/2005.