Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), promosso dal Tribunale ordinario di Catanzaro
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata consiste nella norma di interpretazione autentica dell'art. 43 della l.r. 8/2002 (in materia di bilancio e contabilità regionale). Stabilisce che tale disposizione si interpreta nel senso che i provvedimenti, i contratti e gli accordi che comportano spese a carico della Regione, inclusi i deliberati delle assemblee delle società a partecipazione regionale, sono inefficaci, e comunque non impegnano l'Amministrazione, sino a che non esista l'autorizzazione nei modi di legge ed impegno contabile regolarmente registrato sul pertinente capitolo del bilancio di previsione.
Motivi di censura
La disciplina dell'effetto giuridico, cioè della idoneità o attitudine di un atto a produrre certe conseguenze nel mondo del diritto appartiene al diritto civile, dal quale è dunque regolato; la disposizione concerne la materia dell'ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Decisione della Corte
Questione fondata
La norma censurata incide sull'efficacia del contratto violando così l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., inoltre, il riferimento alla categoria dei provvedimenti risulta generico e si presta a ricomprendere anche i provvedimenti giudiziari.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 2, della l.r. Calabria 15/2008.