Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La legge censurata persegue finalità di promozione culturale e organizzativa perseguite, prevedendo agevolazioni fiscali a favore dei finanziamenti effettuati a decorrere dall'anno 2013 (art. 1); precisa i soggetti destinatari delle agevolazioni e prevede talune esclusioni (art. 2); individua i progetti di intervento finanziabili e i soggetti beneficiari dei finanziamenti (art. 3); determina la tipologia e la misura delle agevolazioni e disciplina le condizioni e i limiti delle agevolazioni stesse, rinviando per le modalità applicative ad un apposito regolamento (art. 4), previsto dall'art. 5; reca una norma finanziaria diretta a regolare le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 4 (art. 6); prevede una clausola valutativa sulle modalità di attuazione della legge (art. 7); stabilisce l'efficacia differita per l'entrata in vigore della legge stessa, a far tempo dal 1° gennaio 2013 (art. 8).
Motivi del ricorso
La norma viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., perché, introducendo un credito d'imposta IRAP (tributo proprio derivato, istituito e regolato da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni), pone in essere un'integrazione della disciplina di un tributo dello Stato, in assenza di una specifica autorizzazione contenuta in una legge statale.
Decisione della Corte
Questione non fondata
L'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), emanato a seguito della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) consente alle Regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote dell'IRAP e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della l.r. Toscana 45/2012.