Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 5, della legge della Regione Campania 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale), inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Campania 6 luglio 2012, n. 18 (Criteri di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione detta una nuova disciplina per la nomina dei direttori generali delle aziende e istituti del servizio sanitario regionale; il quinto comma prevede che con deliberazione della Giunta regionale è adottato un disciplinare, da sottoporre all'approvazione della maggioranza qualificata del Consiglio regionale, con le modalità di espletamento della procedura prevista dal medesimo articolo e che, fino all'approvazione del disciplinare, la nomina dei direttori generali avviene tra le persone iscritte nell'elenco di cui al comma 1, che decadono dopo sessanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare.
Motivi del ricorso
Nel prevedere – seppur all'interno di una disciplina transitoria – un'ipotesi di decadenza automatica dei direttori generali delle ASL e degli Istituti del servizio sanitario regionale, la disposizione viola l'art. 97 Cost. e anche i principi fondamentali in materia di tutela della salute stabiliti ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., perché incide sulla competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile.
La disposizione regionale introduce infatti una fattispecie di cessazione anticipata dell'incarico, in contrasto con la disciplina nazionale vigente, secondo cui il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato ed è di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, e le ipotesi di decadenza, regolate dai commi 3 e 7 del medesimo articolo, sono limitate a casi specifici.
Decisione della Corte
Questione fondata
I direttori generali delle ASL costituiscono una figura tecnico-professionale e le funzioni dagli stessi svolte sono di carattere tecnico-gestionale, come confermato anche dai requisiti che la legge richiede per la loro nomina.
Sotto il profilo organizzativo, tra l'organo politico e i predetti direttori generali non vi è un rapporto istituzionale diretto e immediato, ma una molteplicità di livelli intermedi lungo la linea di collegamento che unisce l'organo politico ai direttori generali delle Asl. Nella Regione Campania in particolare, i rapporti tra direttori sanitari e organi politici sono mediati da strutture dipendenti dalla Giunta, e, in particolare, dal Capo Dipartimento, che svolge «funzioni di vigilanza e controllo degli enti e degli organismi di riferimento dipendenti dalla Regione» (art. 7 del regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12).
La disposizione impugnata, trovando applicazione nei confronti della tipologia di figure dirigenziali appena descritta – che esercita funzioni di carattere gestionale e non è legata all'organo politico da un rapporto diretto – viola l'art. 97 Cost. sotto più profili.
Contrasta con il principio di buon andamento, perché il meccanismo di decadenza automatica incide sulla continuità dell'azione amministrativa, viola i principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, escludendo una valutazione oggettiva dell'operato del funzionario; viola anche il principio di imparzialità dell'azione amministrativa perché introduce un'ipotesi di cessazione anticipata e automatica dall'incarico del direttore generale dipendente da un atto dell'organo politico; viola anche il principio del giusto procedimento perché non prevede il diritto del funzionario di intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione e di conoscere la motivazione di tale decisione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 5, della l.r. Campania 32/1994, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 18/2012.