Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 43, commi 6, 6-bis e 6 ter della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), promosso dal TAR Abruzzo
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione dispone che, ai soli fini dell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratoria, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Abruzzo è considerato comprensorio faunistico omogeneo ed il territorio ove è consentito l'esercizio dell'attività venatoria costituisce un unico ambito territoriale di caccia, ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della l. 157/1992, di dimensioni regionali, denominato “comparto unico regionale per l'esercizio della caccia) da appostamento alla migratoria (comma 6); specifica i soggetti iscritti di diritto al comparto unico regionale per l'esercizio della caccia da appostamento alla migratoria (comma 6-bis); demanda alla Giunta regionale, sentiti l'OFR e la consulta regionale della caccia, la possibilità di consentire, nel periodo 1° ottobre - 30 novembre, limitatamente all'esercizio dell'attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratoria, la fruizione fino a cinque giornate di caccia settimanali, fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì (comma 6-ter).
Motivi del ricorso
La disposizione contrasta con la normativa statale in quanto prevede un unico comparto regionale in luogo di quelli di dimensioni sub provinciali prescritti dall'art. 14, comma 1, della l. 157/1992.
Decisione della Corte
Questione fondata
La normativa statale ha inteso perseguire un punto di equilibrio tra il primario obiettivo della salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria, attraverso la previsione di forme penetranti di programmazione dell'attività di caccia. In tale prospettiva risulta momento qualificante la valorizzazione delle caratteristiche di omogeneità, dal punto di vista naturalistico, dei territori nei quali si esercita la caccia. Tali caratteristiche devono essere adeguatamente considerate dalle Regioni. La normativa statale in particolare dispone che le Regioni, con apposite norme, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. Fine della disposizione statale è di realizzare uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio nel quale esso è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria. Di qui, la configurazione in via legislativa di ripartizioni territoriali quanto più vicine possibile agli interessati, in ragione appunto della prevista dimensione sub-provinciale degli ambiti di caccia (sentenza 4/2000).
La disposizione in esame risulta in evidente contrasto con il modello desumibile dalla normativa statale sia per la mancata scansione in ambiti venatori sub provinciali dell'intero territorio regionale, sia per l'omessa considerazione delle peculiarità ambientali, naturalistiche e umane afferenti ai singoli contesti territoriali.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 43, commi 6, 6-bis e 6-ter della l.r. Abruzzo 10/2004.