Sentenza n.282 - deposito 26 2002


Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo su legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 26 (Sospensione della terapia elettroconvulsionante, della lobotomia prefrontale e transorbitale e altri simili interventi di psicochirurgia).


Contenuto delle disposizioni impugnate


La legge regionale 26/2001 dispone la sospensione, su tutto il territorio della Regione, di una serie di terapie (terapia elettroconvulsivante, pratica della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri interventi di psicochirurgia) “fin quando il Ministero della salute non definisca in modo certo e circostanziato le situazioni cliniche per le quali quelle terapie sono efficaci e risolutive e non arrechino danni, temporanei né permanenti, alla salute del paziente”.


Motivi del ricorso


Secondo il Governo, la disciplina, attinente alla qualità e appropriatezza delle cure e non alla organizzazione e gestione del servizio sanitario, invaderebbe l'area della legislazione statale esclusiva come definita dall'art, 117, comma secondo, lettere l) (ordinamento civile e penale) ed m) (determinazione di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale), incidendo sui diritti fondamentali del paziente e sulle responsabilità, anche civilistiche, degli esercenti le professioni sanitarie.


Decisione della Corte


Secondo la Corte, nel nuovo assetto delle competenze occorre indagare non tanto sulla sussistenza di uno specifico titolo costituzionale che legittimi l'intervento regionale, ma sulla esistenza di riserve, esclusive o parziali, di competenze statali. Esclude comunque che si verta in materia di ordinamento civile (una disciplina sull'operato dei sanitari non deve necessariamente produrre conseguenze in sede di accertamento della loro responsabilità civile) (v. anche 300/2003) e anche che si discuta della determinazione dei livelli essenziali, che non costituisce una materia in senso proprio, quanto piuttosto una competenza del legislatore statale che può investire tutte le materie (v. anche sentenza 407/2002). Viene in discussione l' appropriatezza di alcune terapie, quindi di una sfera che attiene ai principi generali dell'attività terapeutica e che involge anche il problema di a chi spetti stabilire e applicare i criteri di questa appropriatezza. Ritiene quindi che si verta nella materia della tutela della salute, rientrante nella potestà legislativa concorrente: le Regioni possono esercitare la loro potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti con leggi dello Stato. Questi principi fondamentali non debbono necessariamente essere tratti solo da leggi statali nuove. Soprattutto nella fase del passaggio dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenza, la legislazione regionale dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale già in vigore. Non tocca al legislatore, né statale né regionale, stabilire quali siano le pratiche terapeutiche ammesse, fissare limiti e condizioni. La scelta circa l'appropriatezza di una determinata terapia non può nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica, ma deve riferirsi a indirizzi fondati sullo stato delle conoscenze scientifiche ed evidenze sperimentali acquisite. Molte norme dell'ordinamento rinviano a manuali, prescrizioni tecniche e linee guida che concorrono a configurare i principi fondamentali della materia anche dopo la legge costituzionale 3/2001. Nel caso particolare, la Regione ha disposto in via autonoma, senza fondarsi su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche, la sospensione di pratiche terapeutiche, rinviando a futuri accertamenti che dovrebbero essere compiuti dall'autorità sanitaria statale.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale della legge Regione Marche 26/2001.