Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 3, stabilisce che gli appostamenti per la caccia al colombaccio sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del d. P.R. 380/2001, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, qualora siano realizzati secondo determinati accorgimenti e secondo gli usi e le consuetudini locali.
L'art. 2, comma 1, esclude la necessità di chiedere l'autorizzazione paesaggistica per gli appostamenti fissi per la caccia.
Motivi del ricorso
Escludendo dall'autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al colombaccio, la disposizione lede la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), dato che l' autorizzazione deve ritenersi richiesta ai sensi della normativa statale. Tali interventi, infatti, non possono avere carattere di lieve entità e non ricadono quindi nel regime dell'“autorizzazione semplificata” di cui all'art. 1 del d.P.R. 139/2010.
Decisione della Corte
Questione fondata
Non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione rispetto ai casi per i quali la normativa statale subordina l'esecuzione di un interventi al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Tale istituto persegue infatti finalità di tutela dell'ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nella materie di propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre, lo standard di protezione assicurato dalla normativa statale. L'impatto prodotto nelle aree tutelate dagli appostamenti venatori, siano essi fissi, ovvero destinati alla caccia dei colombacci, comporta la necessità di una previa valutazione di compatibilità mediante ricorso all'autorizzazione paesaggistica.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 2, comma 1, stabilisce che tutte le tipologie di appostamento di cui all'articolo 12, comma 5, della l. 157/1992, realizzate secondo gli usi e le consuetudini locali, sono soggette a comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. 380/2001, e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l'obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente.
Motivi del ricorso
Violazione del principio fondamentale in materia di governo del territorio sancito dall'art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. 380/2001, in base al quale sono soggetti a permesso di costruire gli interventi edilizi privi del carattere della precarietà funzionale, per la tipologia dei materiali impiegati e l'uso non temporaneo; gli appostamenti per la caccia rientrano in tale fattispecie, avendo carattere fisso.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio, e l'indicazione dei casi in cui essi sono necessari, costituisce un principio fondamentale del governo del territorio, che vincola la legislazione regionale di dettaglio. Gli appostamenti regolati dalla norma impugnata sono fissi, cioè comportano una significativa e permanente trasformazione del territorio che la realizzazione secondo usi e consuetudini non è in grado di sminuire.
Avendo ad oggetto manufatti per i quali la normativa statale esige il permesso di costruire, la disposizione eccede dalla sfera della competenza concorrente.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della l.r. Veneto 25/2012.