Sentenza n.138 - deposito 13 2013


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2, 7, 9 e dell'allegato “E” (Elenco della situazione annuale dei fondi di Garanzia) della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 2 riporta, tra le entrate di competenza, l'avanzo di amministrazione presunto, come da bilancio di previsione 2011; l'art. 9 indica l'avanzo di amministrazione accertato; l'allegato E indica l'importo delle garanzie fideiussorie.



Motivi di censura

Riguardo all'art. 2, avrebbe dovuto essere indicato non l'avanzo presunto, ma quello accertato; riguardo all'art. 9, il fondo di cassa dell'avanzo di amministrazione è stato indicato in modo improprio, in violazione della stessa normativa regionale attuativa del d.lgs. 76/2000; l'allegato E, in base alla l.r. Molise 4/2002, avrebbe dovuto indicare, in allegato all'approvazione del rendiconto, anche altri dati sulla copertura finanziaria, il capitale garantito, la durata e la parte dell'obbligazione per la quale il fondo viene costituito.



Decisione della Corte

Questione inammissibile per genericità delle censure.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 7, rubricato  “Somma dei residui attivi”, riporta i residui attivi.



Motivi di censura

La disposizione riporta tra i residui attivi numerose partite, relative ad anni oramai decorsi, in relazione alle quali la Regione non avrebbe fornito giustificazioni in ordine al mantenimento in bilancio, in contrasto con il principio fondamentale di finanza pubblica sancito dalla normativa statale, del previo accertamento dei crediti inerenti alle somme non riscosse al temine dell'esercizio, principio finalizzato a realizzare gli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.



Decisione della Corte

Questione fondata

La definizione dei residui attivi  contenuta nell'art. 21, comma 1, del d.lgs. 76/2000 come «somme accertate e non riscosse» ha un implicito valore deontologico cogente, nel senso che il legislatore ha voluto che del conto consuntivo possano entrare a far parte solo somme accertate e non presunte. La disposizione così interpretata assume pertanto il ruolo di norma interposta rispetto al «coordinamento della finanza pubblica», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

Il rendiconto finanziario della Regione Molise non fornisce alcuna giustificazione in ordine alla permanenza in bilancio ed alla contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi, molti dei quali di antica genesi. La determinazione della relativa somma è avvenuta in assenza dei requisiti minimi dell'accertamento contabile quali la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, l'entità del credito e la sua scadenza. In tal modo vengono assunte quali attività del bilancio consuntivo una serie di valori non dimostrati, espressi attraverso un'aggregazione apodittica e sintetica, suscettibile di alterare le risultanze finali del conto, che a sua volta deve essere consolidato con quello delle altre pubbliche amministrazioni per le richiamate finalità di coordinamento della finanza pubblica.

La disposizione contrasta, sotto il richiamato profilo dell'accertamento dei residui attivi, con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della l.r. Molise 23/2012.