Sentenza n.137 - deposito 13 2013


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 46  prevede, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, l'espletamento di concorsi destinati al personale già in servizio nel ruolo della Giunta regionale alla data del 1° giugno 2012 e assunto mediante avvisi di selezione pubblica per esami o per titoli ed esami banditi dalla Regione Piemonte (commi 2 e 3) e stabilisce che, con deliberazione della Giunta regionale, sia definita, tra l'altro, la percentuale di riserva di posti non inferiore al 40 per cento, riferita al personale di cui al comma 3 (comma 4).



Motivi del ricorso

Contrasto con i principi di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, e segnatamente con quelli di uguaglianza, imparzialità e buon andamento nonché con la regola del concorso pubblico per accedere alla pubblica amministrazione, che ammette eventuali deroghe solo in presenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico; demandando a deliberazione della Giunta regionale la definizione della percentuale di riserva di posti, riferita al personale di cui al comma 3, la disposizione si pone in contrasto, oltre che con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, anche con la costante giurisprudenza costituzionale secondo la quale, anche qualora le deroghe siano giustificate, la riserva di posti a favore del personale interno non deve essere superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso.



Decisione della Corte

Questione fondata

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, disposizioni regionali che inquadrino stabilmente lavoratori precari all'interno delle amministrazioni, regionali e locali, senza neppure predeterminare la quota massima dei posti a loro destinati, come anche le disposizioni che lasciano all'amministrazione regionale la possibilità di indire concorsi interamente riservati, si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., sia con riferimento al principio del pubblico concorso, sia con riguardo ai princìpi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione.

L'ambito del principio del pubblico concorso ricomprende non solo le ipotesi di assunzione di soggetti in precedenza estranei all'amministrazione, ma anche casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo; deroghe a tale principio sono legittime solo in quanto funzionali al buon andamento dell'amministrazione e se ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle che, nel caso di specie, non sono giustificate.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 47 (commi da 1 a 9) prevede l'affidamento di collaudo di lavori pubblici a dipendenti regionali iscritti in apposito elenco per il quale i dipendenti possono fare domanda di iscrizione e fissa i criteri per la formazione dell'albo stesso; demanda a regolamento regionale la disciplina della tenuta degli albi dei collaudatori.



Motivi del ricorso

La disposizione detta, in contrasto con la corrispondente disciplina introdotta dal legislatore statale con gli artt. 4, 91, 120 e 141 del d. lgs. 163/2006, una propria, autonoma disciplina in materia di collaudo di opere pubbliche e, segnatamente, della individuazione, selezione e nomina dei soggetti chiamati a svolgere l'attività di collaudo, determinando una violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione.



Decisione della Corte

Questione fondata

Confermando la legittimità costituzionale dell'art. 4,  comma 3, del “codice degli appalti”, che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di stipulazione ed esecuzione dei contratti (compresi direzione dell'esecuzione e direzione dei lavori, contabilità e collaudo), la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che le norme attinenti alla fase dell'esecuzione del contratto privatistico rientrano nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale, ad eccezione delle sole disposizioni di tipo meramente organizzativo o contabile.

Tale principio è stato successivamente ribadito anche con riguardo all'attività di collaudo, sul presupposto che anche tale fase del procedimento ad evidenza pubblica è relativa all'esecuzione del contratto e, pertanto, rientra nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale.

La norma censurata non si limita a disciplinare aspetti meramente organizzativi dell'attività di collaudo, ma si pone in contrasto con i princìpi ricordati, violando l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della l.r. Piemonte 5/2012.