Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 237-vicies quater, primo periodo, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), introdotto dall'articolo 2 della legge della Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23, recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011)» nel testo vigente anteriormente alla sua abrogazione ad opera della legge 31 dicembre 2012, n. 41
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione prevede che ai soggetti che, in virtù di acquisto tramite del curatore fallimentare, sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario regionale, la Regione può direttamente concedere l'accreditamento definitivo.
Motivi di censura
Contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all'articolo 8-quater del d.lgs. 502/1992 ed all'articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della l. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), con conseguente violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Decisione della Corte
Questione fondata
Dopo la proposizione del ricorso, la disposizione è stata espunta dall'ordinamento con la l.r. 41/2012; poiché però non si può escludere che abbia avuto medio tempore applicazione, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La questione è fondata sotto il profilo della violazione della normativa statale recante la disciplina dell'accreditamento di strutture sanitarie (art. 8 d.lgs. 502/1992 quale norma interposta).
La competenza regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento di istituzioni sanitarie private deve essere inquadrata nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che vincola le Regioni al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. In particolare, costituiscono principi fondamentali in materia i requisiti per l'accreditamento di strutture sanitarie private fissati dall'art. 8-quater del d.lgs. 502/1992, in base al quale, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati, e l'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.
La disposizione regionale censurata stabilisce, in deroga ai requisiti di legge per l'accreditamento definitivo, che ai soggetti che hanno presentato domanda di accreditamento e che, in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare, sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario regionale, la Regione concede l'accreditamento definitivo qualora all'esito delle verifiche effettuate dalle Commissioni locali ASL risulti confermato l'assetto organizzativo e tecnologico della precedente struttura ed il possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento definitivo.
La disposizione introduce così una sostanziale variante alla struttura bifasica della procedura di accreditamento, consentendo che i due segmenti dell'accreditamento provvisorio e dell'accreditamento definitivo possano realizzarsi in modo soggettivamente disgiunto, in quanto l'accreditamento provvisorio del soggetto la cui attività è cessata per fallimento viene posto direttamente in correlazione con quello definitivo concedibile al soggetto subentrante che mantenga inalterato l'assetto organizzativo e tecnologico della precedente struttura e sia, ovviamente, in possesso dei requisiti per l'accreditamento. Risulta in tal modo impedita, nei confronti della nuova attività avviata nella struttura preesistente, la verifica, per il tempo a questa necessario, del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati, quale, invece, prescritta dalla disciplina statale di principio, anche ai fini del riscontro di compatibilità dell'eventuale nuovo accreditamento con il fabbisogno regionale di assistenza.
Motivi del ricorso
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 237-vicies quater, primo periodo, della l.r. Campania 4/2011.