Sentenza n.130 - deposito 22 2013


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n, 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale»


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata dispone che il comma 1 dello stesso articolo (che a sua volta richiama e dispone l'attuazione del principio dettato dall'art. 9, comma 28, e dell'art.14, commi 7 e 9, del d.l. 78/2010, non si applica, in primo luogo, ai contratti che non comportano un aggravio per il bilancio regionale e, in secondo luogo, a una serie di contratti di diritto privato relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge (quali: assunzioni finanziate con fondi dell'Unione europea; uffici di diretta collaborazione con gli organi politici; uffici di comunicazione; il portavoce; le professionalità esterne previste a supporto degli organi di vertice della Giunta regionale e del Consiglio regionale; assunzioni di diritto privato, a tempo determinato, per le strutture di vertice di Capo di Gabinetto e di Direttore regionale; assunzioni negli enti strumentali e dipendenti della Regione effettuate per le sostituzioni di personale assente per gravidanza e puerperio).



Motivi del ricorso

Tutte le ipotesi elencate nella legge regionale, che si autoqualifica di attuazione del d.lgs. 150/2009 e di adeguamento al d.l. 78/2010, costituiscono deroga ai principi contenuti nella normativa statale. In particolare, l'art. 14, comma 9, del d.l. 78/2010 vieta di assumere personale oltre il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dl'anno precedente.



Decisione della Corte

Questione fondata

La norma censurata, dichiaratamente, si pone come una deroga all'osservanza di un principio fondamentale della legislazione statale, determinando una evidente lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.

La circostanza che le spese di personale siano finanziate dall'Unione europea non fa venire meno l'incidenza di tali assunzioni sul bilancio regionale; la norma regionale autorizza contratti finanziati solo in parte con fondi dell'Unione europea e consente, pertanto, alla Regione di procedere ad assunzioni anche qualora le stesse comportino oneri aggiuntivi a carico della stessa o dello Stato.

Le altre indicate tipologie contrattuali prevedono contratti di collaborazione con uffici e organi regionali, nonché l'ipotesi di sostituzione di lavoratrici temporaneamente assenti per gravidanza e puerperio. Il limite alle assunzioni fissato dalla disposizione statale, nella versione antecedente alla modifica introdotta dall'art. 4, comma 103, della l. 183/2011, non riguarda solo le assunzioni a tempo indeterminato, ma qualsiasi spesa di personale, a prescindere dalla forma contrattuale civilistica prescelta dall'ente pubblico, e comprende anche i contratti di collaborazione a tempo determinato.

L'esenzione dal rispetto dei limiti di spesa stabiliti a livello nazionale non può essere giustificata con la finalità di assicurare il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione, in quanto la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, di tali uffici, se può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, tra i quali va ricompreso anche l'art. 14, comma 9, del d.l. 78/2010.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, della l.r. Piemonte 7/2011.