Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 11 ottobre 2011, n. 16, recante «Modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. l (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e modifica ed integrazione dell'articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)»
Contenuto delle disposizioni impugnate
La legge impugnata prevede che i consiglieri regionali che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso) restano sospesi dalla carica fino alla sentenza definitiva (comma 1); stabilisce inoltre la sostituzione temporanea del consigliere sospeso (comma 2) e la sospensione della corresponsione dell'indennità inerente alla carica (comma 3).
Motivi di censura
La legge impugnata, prevedendo una sospensione di diritto, potenzialmente sine die, dalla carica di consigliere regionale, eccede dall'ambito della competenza legislativa regionale, incidendo sulla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
La l. 55/1990 stabilisce la sospensione di diritto, per non più di diciotto mesi, nei confronti di chi ha riportato condanna non definitiva per il reato di associazione di tipo mafioso.
Decisione della Corte
Questione fondata
Le misure previste dall'art. 15 della l. 55/1990 sono dirette ad assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche; l'obiettivo perseguito è la prevenzione della delinquenza mafiosa o di altre gravi forme di pericolosità sociale. Il nucleo della disciplina rientra nella materia ordine pubblico e sicurezza, di competenza statale esclusiva, che comprende l'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati e il mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza.
La disciplina regionale si sovrappone a quella statale introducendo disposizioni più rigorose e incidono nella materia ordine pubblico e sicurezza.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3, limitatamente alla lettera a), della l.r. Campania 16/2011.