Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, 3, comma 4, 14, 18 e 19 della legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2012, n. 3, recante «Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)»
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'articolo 2, comma 2, introducendo il comma 4-bis all'art. 2 della l.r. 8/2009 (recante la disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda), richiede per i cittadini europei ed extracomunitari l'attestazione del possesso, nella comunicazione di inizio attività, di uno dei documenti previsti dall'art. 67, comma 2-bis, della l.r. 6/2010 (recante il testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), a sua volta inserito dall'altrettanto impugnato art. 19 della l.r. 3/2012 (ossia: un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale, ovvero un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta, o di aver svolto un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito dalla Regione Lombardia o dalle altre Regioni), disponendo che in caso di mancata attestazione il cittadino extracomunitario o comunitario è tenuto a superare positivamente un corso di lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente (o altro riconosciuto dalla Regione o dalle altre Regioni).
Motivi di censura
Le disposizioni censurate, configurando una diretta discriminazione nei confronti di soggetti stranieri sia comunitari che extracomunitari in ragione della loro cittadinanza, si pongono in contrasto: con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto disattendono i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; con l'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., che riserva allo Stato la competenza in materia di condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, e con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riconosce allo Stato la competenza in materia di tutela della concorrenza, lesa dalla introduzione di un ingiustificato ostacolo all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per i cittadini extracomunitari e dell'Unione europea.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione regionale lascia all'interessato la scelta di presentare o un certificato di conoscenza della lingua italiana o altri specifici attestati: la conoscenza della lingua italiana non è prevista dal legislatore regionale quale unico imprescindibile requisito, imposto agli stranieri per avviare l'attività commerciale.
La sostanziale identità di uno dei requisiti stabiliti tanto per gli italiani quanto per gli stranieri (siano essi comunitari o non) rappresenta ulteriore riprova della non configurabilità del lamentato effetto discriminatorio (peraltro non censurato in termini di ingiustificata disparità di trattamento di situazioni asseritamente uguali, ex art. 3 Cost.) derivante dalla applicazione delle norme censurate.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 3, comma 4, prevede un trattamento differenziato tra operatori delle attività finalizzate al benessere fisico ed al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo senza scopi terapeutici a seconda della iscrizione o meno al registro istituito dalla l.r. 2/2005 in materia di discipline bio-naturali, stabilendo che solo le attività svolte da chi non sia iscritto vadano ricondotte nell'ambito della legge statale 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), che richiede il possesso della qualifica professionale di estetista.
Motivi di censura
Violazione della potestà concorrente in materia di professioni (ex art. 117, terzo comma, Cost.): la legge regionale conferisce valore abilitativo all'esercizio di una professione all'iscrizione in un registro regionale, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale, che tradizionalmente vieta alle Regioni l'istituzione di fatto di nuove figure professionali o l'istituzione di un registro professionale regionale e le condizioni per potersi iscrivere ad esso.
Decisione della Corte
Questione fondata
La previsione regionale, da un lato, individua autonomamente le attività tipiche della professione di estetista (in modo diverso da quanto indicato dal legislatore statale); dall'altro lato, attraverso l'esclusione dai compiti, propri dell'estetista, delle attività esercitate dagli operatori bio-naturali iscritti al registro regionale, di fatto ridisegna (per sottrazione) la figura professionale dei primi (a tutto vantaggio delle competenze dei secondi), e contestualmente conferisce alla iscrizione nel predetto registro regionale un valore dirimente.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali.
Tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione, è stato ritenuto esservi quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regolamenta, giacché «l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale», a prescindere dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento della attività cui l'elenco fa riferimento.
Anche il presente intervento del legislatore regionale, peraltro incidente sia sulla legge statale che su quella regionale, comporta una ridefinizione tanto delle attività di estetista, quanto di quelle di operatore bio-naturale, oltre ad una diversa e più ampia valenza degli effetti dell'iscrizione nel registro regionale e si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 14 ha ad oggetto il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e prevede la possibilità di individuarli anche in deroga a quanto disposto dall'art. 16 del d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Motivi di censura
La possibilità derogatoria dei principi comunitari è idonea a introdurre criteri potenzialmente restrittivi della concorrenza, in special modo con riferimento alla richiamata normativa statale secondo la quale le autorizzazioni devono essere concesse per durata limitata, senza rinnovo automatico e individuazione di vantaggi in favore del prestatore uscente; con ciò venendo in contrasto con l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e).
Decisione della Corte
Questione fondata
La direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, seppure si ponga in via prioritaria finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche e preveda quindi soprattutto disposizioni tese alla realizzazione di tale scopo, consente comunque di porre limiti all'esercizio della tutela di tali attività, qualora questi siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale. Tali limiti sono individuati in termini generali dal d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva. A tale regime autorizzatorio, che consente l'introduzione di limiti in presenza di motivi imperativi di interesse generale, il d.lgs. 59/2010 consente di introdurre deroghe, con specifico riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche, mediante intese da raggiungere in sede di Conferenza unificata.
La regolamentazione normativa è riconducibile alla materia tutela della concorrenza, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
L'impugnata norma regionale (che riproduce testualmente il citato, e già vigente, art. 70), oltre che pleonastica, si pone in contrasto con il principio ripetutamente affermato dalla Corte, secondo cui, in presenza di una materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, alle Regioni è inibita la stessa riproduzione della norma statale.
Rispetto alla norma censurata, il criterio formale di esclusione della possibilità di novazione della fonte ad opera della Regione deriva direttamente dalla incompetenza della Regione a regolamentare una materia ascrivibile alla tutela della concorrenza, in particolare stabilendo essa la censurata possibilità di derogare al regime dettato dalla norma statale.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 18 prevede che il possesso del requisito professionale per l'esercizio delle attività di commercio sia comprovato non solo dall'iscrizione all'INPS, ma anche dall'attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale.
Motivi di censura
Tale requisito ulteriore, non previsto dalla legge statale, introducendo un elemento restrittivo per il riconoscimento del titolo professionale si pone in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., per violazione dei vincoli derivanti dal diritto comunitario; con le lettere a), b) e) ed o) del secondo comma dello stesso articolo, per invasione delle competenze esclusive dello Stato su condizione giuridica dello straniero, previdenza sociale e tutela della concorrenza, con il terzo comma dell'art. 117 Cost. per contrasto con la norma statale di principio in materia di professioni.
Decisione della Corte
Questione fondata
La previsione, secondo la quale – affinché l'interessato possa ottenere il riconoscimento del requisito dell'avvenuta prestazione della propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente nel settore commerciale – il possesso di detto requisito debba essere comprovato, oltre che dalla iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale, anche dalla attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale, esula dalla competenza regionale in tema di tutela e protezione sociale dei lavoratori. Infatti, per dimostrare la sussistenza di un requisito che consente all'interessato l'accesso alla attività lavorativa commerciale, il legislatore regionale richiama ed utilizza del tutto impropriamente istituti tipici di previdenza sociale, congegnati dallo Stato (nell'esercizio della sua competenza esclusiva) appunto per soddisfare altre finalità.
Poiché solo lo Stato può estendere l'ámbito soggettivo e/o oggettivo di applicazione di disposizioni che rientrano in materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui specificamente quello della previdenza sociale, potendo altrimenti le previsioni regionali determinare difformità in una disciplina che deve essere applicata in modo necessariamente unitario, la norma impugnata si pone in contrasto con il richiamato parametro, e conseguentemente deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 4, 14 e 18 della l.r. Lombardia 3/2012.