Sentenza n.93 - deposito 22 2013


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera c), 3, comma 4, 5, comma 1, lettera c), e comma 10, 8, comma 4, 9, comma 2, lettera d), 12, comma 1, lettere c) ed e), e 13, nonché degli allegati A1, A2, B1 e B2 nel loro complesso ed in specie degli allegati A1, punto n), A2, punto h), B1, punto 2h), B2, punti 7p) e 7q), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale – VIA)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 2, comma 1, lettera c), definisce il progetto quale «insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi».



Motivi di censura

La normativa comunitaria qualifica il progetto come «la realizzazione dei lavori di costruzione, di impianti od opere» ovvero di «altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo». Tale definizione non è equivalente con quella regionale che, confondendo la nozione di “progetto” con quella di “documentazione progettuale” (l'insieme degli elaborati tecnici) che deve essere preparata dal committente e trasmessa nel corso della procedura di VIA alle autorità competenti, non comprende né i lavori di costruzione, né gli interventi sull'ambiente e sul paesaggio destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.



Decisione della Corte

Questione non fondata

La definizione di progetto recata dalla norma regionale impugnata, in quanto generale ed astratta, risulta incompatibile con la definizione comunitaria, nella parte in cui, qualificando come “progetto” l'«insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi», implicitamente include, nel generico riferimento agli interventi, sia la realizzazione di lavori di costruzione, riconducibili alle opere, che quella di interventi sull'ambiente naturale e sul paesaggio. 



Contenuto della disposizione censurata

Gli allegati A1, A2, B1 e B2 alla l.r. 3/2012, considerati nel loro complesso, nelle parti in cui determinano i criteri per l'individuazione dei progetti assoggettati alla procedura di VIA, stabiliscono delle soglie di tipo dimensionale al di sotto delle quali i progetti non sono assoggettabili alla citata procedura.



Motivi di censura

La normativa comunitaria individua, fra i criteri per l'individuazione dei progetti assoggettati alla procedura di VIA, oltre a quello della dimensione, anche altri criteri (caratteristiche dei progetti, che devono essere considerate tenendo conto, in particolare, oltre che delle loro dimensioni, del cumulo con altri progetti, dell'utilizzazione di risorse naturali, della produzione di rifiuti, dell'inquinamento e disturbi ambientali; localizzazione dei progetti, così che la sensibilità ambientale possa essere considerata tenendo conto, in particolare, dell'utilizzazione attuale del territorio e delle capacità di carico dell'ambiente naturale; caratteristiche dell'impatto potenziale, con riferimento tra l'altro, all'area geografica ed alla densità della popolazione interessata).



Decisione della Corte

Questione fondata

Dalla normativa comunitaria discende un preciso obbligo per gli Stati membri di assoggettare a VIA sia i progetti dell'allegato I sia quelli dell'allegato 2, qualora siano idonei a generare un importante impatto ambientale, all'esito della procedura di c.d. screening, che deve essere effettuato avvalendosi dei criteri di selezione indicati nell'allegato III della stessa direttiva, e che concernono non solo la dimensione, ma anche le altre caratteristiche dei progetti e gli altri criteri di selezione dei progetti, pure determinanti ai fini della corretta individuazione dei progetti da sottoporre a VIA o a verifica di assoggettabilità.

La normativa regionale non considera i criteri indicati dalla direttiva UE, ponendosi quindi in evidente contrasto con essa.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 3, comma 4, indica i casi nei quali le soglie dimensionali fissate per le attività produttive di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30 per cento.



Motivi del ricorso

Gli incrementi delle soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 non prendono in considerazione tutti gli elementi indicati nell'allegato III della direttiva, ma solo alcuni di essi (la localizzazione dei progetti, oppure le caratteristiche inquinanti degli stessi) escludendo tra l'altro, il cumulo con altri progetti, la sostenibilità ambientale delle aree geografiche e il loro impatto su zone di importanza storica, culturale o archeologica.



Decisione della Corte

Questione non fondata

La normativa comunitaria demanda agli Stati membri l'indicazione di soglie o criteri e l'esame caso per caso dei progetti per stabilire quali di questi devono essere sottoposti a valutazione, a seconda dell'entità del loro impatto ambientale.

La normativa regionale, in relazione ai progetti inerenti alle attività produttive, eleva le soglie dimensionali già fissate negli allegati con riferimento a tre distinte categorie. Deve pertanto ritenersi che il legislatore regionale, nell'individuare i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA all'interno delle tre specifiche categorie indicate dalla disposizione in esame, abbia tenuto conto non solo delle loro dimensioni, ma anche di tutti gli altri criteri indicati dalla direttiva comunitaria, elevando le soglie dimensionali fissate in linea generale dagli allegati B1 e B2, per tutte le altre attività produttive, proprio in considerazione delle specifiche caratteristiche ambientali dei medesimi progetti ivi indicati.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 8, comma 4, e l'art. 13 prevedono obblighi informativi. 



Motivi del ricorso

Le disposizioni non contemplano tutti gli obblighi informativi previsti a carico del proponente dalla normativa comunitaria. 



Decisione della Corte

Questione fondata

La normativa regionale, omettendo di indicare tra gli obblighi informativi oggetto dell'avviso contenente le informazioni da fornire al pubblico una serie di informazioni rilevanti, si pone in contrasto con le indicazioni recate dalla normativa comunitaria, violando gli specifici obblighi che da essa discendono e vincolano il legislatore regionale come quello statale ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 5, comma 1, lett. C), disciplina i casi in cui l'intervento soggetto alla procedura di VIA deve acquisire anche l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e le autorità competenti coincidono, e subordina l'unicità della pubblicazione e della consultazione del pubblico alla circostanza di una specifica evidenza dell'integrazione  tra le procedure.



Motivi del ricorso

Il d.lgs. 152/2006 prevede l'obbligo del coordinamento delle procedure e della unicità della consultazione del pubblico; la disposizione si pone quindi in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dell'ambiente.



Decisione della Corte

Questione non fondata

Il d.lgs. 152/2006 stabilisce che la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale deve essere coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. A questo scopo è in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure e si prevede altresì che, se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione».

La norma regionale impugnata, nella parte in cui prevede che sia data specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure suddette affinché la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della VIA siano considerate valide anche ai fini della procedura di AIA, non viola l'obbligo di unicità della consultazione del pubblico imposto dalla normativa statale, ma assolve proprio al fine di assicurare in concreto il più corretto adempimento di quell'obbligo, imponendo che il pubblico sia reso consapevole che la consultazione unica avrà efficacia ai fini di entrambi i provvedimenti integrati nel provvedimento di VIA.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 9, comma 2, lettera d), indica l'elenco dei documenti da allegare alla domanda per l'avvio della fase di consultazione con l'autorità e i soggetti competenti in materia ambientale, richiedendo le sole autorizzazione ambientali.



Motivi del ricorso

Il d.lgs. 152/2006 prescrive che sia allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto; la disposizione regionale contrasta quindi con la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.



Decisione della Corte

Questione non fondata

Anche ritenendo che la norma regionale escluda dal novero degli atti da inserire nell'elenco gli assensi comunque denominati non pertinenti alla materia ambientale, non si determinerebbe alcuna riduzione degli standard e dei livelli uniformi di tutela ambientale e quindi alcuna violazione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, potendo tale norma al più incidere su materie e competenze diverse.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 12, comma 1, lettera c), prescrive al soggetto proponente il progetto di corredare la domanda da presentare all'autorità competente con la copia dell'avviso da pubblicare a mezzo stampa.



Motivi del ricorso

Il d.lgs. 152/2006 impone che la pubblicazione a mezzo stampa sia contestuale alla presentazione del'istanza di VIA.



Decisione della Corte

Questione fondata

Stabilendo che il proponente il progetto presenti apposita domanda all'autorità competente, allegando, fra l'altro, copia dell'avviso ancora da pubblicare a mezzo stampa, la disposizione contrasta con quanto statuito dall'art. 23, comma 1, del codice dell'ambiente, che viceversa impone che ad essere allegata alla domanda sia copia dell'avviso a mezzo stampa, che, in base a quanto espressamente statuito dall'art. 24, comma 1, del medesimo codice, deve essere pubblicato contestualmente alla presentazione dell'istanza.

Tale difformità, non determinando una miglior tutela ambientale, ma anzi ritardando la pubblica conoscenza del procedimento iniziato, è suscettibile di ritardare per ciò stesso la possibilità di partecipazione e decisione informata del procedimento medesimo e, quindi, di tutelare con minore efficacia il bene dell'ecosistema, a presidio del quale il legislatore statale, nell'ambito della propria competenza, ha dettato la menzionata disciplina.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 12, comma 1, lettera e), indica tra i documenti da allegare alle domande di VIA le autorizzazioni ambientali.



Motivi del ricorso

La limitazione della documentazione alle sole autorizzazioni ambientali contrasta con la normativa statale.



Decisione della Corte

Questione non fondata

Riprende le stesse osservazioni svolte con riferimento alle censure mosse all'art. 9, comma 2, lettera d): anche a voler ritenere che la norma regionale escluda dal novero degli atti da inserire nell'elenco gli assensi comunque denominati non pertinenti alla materia ambientale, non si determinerebbe alcuna riduzione degli standard e dei livelli uniformi di tutela ambientale e quindi alcuna violazione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, potendo tale norma al più incidere su materie e competenze diverse.



Contenuto della disposizione impugnata

L'allegato A1, punto n), esenta dalla sottoposizione a VIA regionale le piccole utilizzazioni locali, cioè determinati impianti di potenza inferiore a 1 MW.



Motivi del ricorso

La normativa statale annovera, tra i progetti per i quali la VIA è obbligatoria, tutti quelli riguardanti le attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.



Decisione della Corte

Questione non fondata

Escludendo non la semplice verifica di assoggettabilità, ma la sottoposizione a VIA obbligatoria di determinati impianti, VIA prescritta in via generale dal legislatore statale solo in relazione a specifici progetti, puntualmente individuati, che si ritiene non abbiano necessariamente un rilevante impatto ambientale, il legislatore regionale non ha arrecato alcun vulnus agli standard di tutela dell'ambiente apprestati dal legislatore statale.



Contenuto della disposizione impugnata

L'Allegato A2, punto h), include tra quelle da sottoporre a VIA provinciale, la classe di progetto elettrodotti per il trasporto di energia elettrica superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.



Motivi del ricorso

La normativa statale circoscrive l'obbligo di procedura di VIA ai soli progetti riguardanti elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato superiore a 10 km.



Decisione della Corte

Questione non fondata

Estendendo la previsione della procedura di VIA anche agli elettrodotti interrati (e non solo a quelli aerei, come richiesto dal d.lgs. 152/2006), la normativa regionale determina, attraverso la disciplina di settori di competenza regionale, forme più elevate di tutela ambientale, consentite alla legislazione regionale quali effetti indiretti, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale.



Contenuto della disposizione impugnata

L'allegato B1, punto 2h), esclude dalle tipologie progettuali, relative alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale, i rilievi geofisici.



Motivi di censura

La normativa statale non prevede eccezioni in merito ai progetti riguardanti l'attività di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome.



Decisione della Corte

Questione fondata

La norma regionale esenta dalla verifica di assoggettabilità regionale proprio i rilievi geofisici che sono necessariamente funzionali e quindi ricompresi nei progetti (relativi all'industria energetica ed estrattiva) di attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, che il legislatore statale sottopone senza deroghe alla medesima verifica. In tal modo, la norma regionale non solo viola l'obbligo di adeguamento prescritto dall'art. 35 del codice, ma reca vulnus ad un preciso standard di tutela dell'ambiente individuato dal legislatore statale, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'allegato B1, punto 2h), nella parte in cui esclude dalle tipologie progettuali, relative alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale, i rilievi geofisici.



Contenuto della disposizione impugnata

L'allegato B2, punto 7p), esclude dai progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale attinenti ad impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante determinate specifiche operazioni, determinati tipi di impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi presso i produttori degli stessi, e purché le quantità trattate non superino certi quantitativi. 



Motivi di censura

La normativa statale non ammette esclusioni della verifica di assoggettabilità provinciale.



Decisione della Corte

Questione non fondata

La disposizione regionale si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 9, comma 6, del d.lgs. 152/2006, che consente l'esenzione della verifica di assoggettabilità provinciale per talune specifiche categorie progettuali , qualora ricorrano particolari situazioni ambientali e territoriali.



Contenuto della disposizione impugnata

L'allegato B2, punto 7q), indica tra le tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale determinati impianti di smaltimento, escludendone determinati altri.



Motivi di censura

La normativa statale non pone eccezioni alla predetta tipologia di impianti.



Decisione della Corte

Questione non fondata

Esentando dalla verifica di assoggettabilità provinciale quella specifica categoria di progetti inerenti alla realizzazione di impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi, a condizione che si tratti di rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione e che tale recupero avvenga nello stesso luogo in cui siffatti rifiuti sono prodotti, così da rivelarne il ridotto impatto ambientale, la regione ha dato attuazione alla medesima disposizione del Codice dell'ambiente richiamata  con riferimento all'allegato B2, punto 7p).



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 5, comma 10, stabilisce che il provvedimento di VIA comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004, ove necessaria. In tal caso, la documentazione è integrata con quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia.



Motivi di censura

La normativa statale attribuisce allo Stato una funzione di rilievo in sede di autorizzazione, che si estrinseca nell'espressione del parere vincolante ai fini del rilascio da parte del sovrintendente, funzione che nella norma regionale viene eliminata.



Decisione della Corte

Questione non fondata

La legislazione regionale non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica.

La norma regionale impugnata, in linea con questa indicazione della giurisprudenza costituzionale, ha dato attuazione a quanto prescritto dall'art. 26, comma 4, del d.lgs. 152/2006: essa non ha infatti derogato alla previsione dell'autorizzazione paesaggistica (il cui rilascio appartiene peraltro alla competenza regionale ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004). Stabilendo che il provvedimento di VIA “comprende” l'autorizzazione paesaggistica, ha provveduto a realizzare quella forma di “coordinamento” da parte della VIA di tutte le autorizzazioni in materia ambientale (fra le quali vi è anche l'autorizzazione paesaggistica) proprio prescritte al fine di assicurare un livello uniforme di protezione ambientale, in una prospettiva di semplificazione amministrativa.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale:

degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla l.r. 3/2012, nel loro complesso, nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'Allegato III alla direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – codificazione), come prescritto dall'articolo 4, paragrafo 3, della medesima;

degli articoli 8, comma 4, e 13 nella parte in cui non prevedono, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, per il proponente, l'obbligo di specificare tutte le informazioni prescritte dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE;

dell'articolo 12, comma 1, lettera c), nella parte in cui prevede che il proponente il progetto possa provvedere alla pubblicazione dell'avviso a mezzo stampa dopo la presentazione della domanda anziché prevedere che debba provvedere alla suddetta pubblicazione dell'avviso contestualmente alla presentazione della stessa;

dell'allegato B1, punto 2h), nella parte in cui esclude dalle tipologie progettuali, relative alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale, i rilievi geofisici; dichiara non fondate tutte le altre questioni.