Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1 e 2, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009) promosso dal TAR Campania
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione abilita l'avvocatura regionale a svolgere attività di consulenza e patrocinio in giudizio per gli enti strumentali della Regione e per le società il cui capitale è interamente sottoscritto dalla Regione e, allo scopo, consente la stipula di convenzioni tra la Giunta regionale da un lato, e gli enti strumentali e le singole società dall'altro, per regolare, in particolare, le modalità attraverso cui può essere richiesta l'attività dell'avvocatura regionale, quantificando i relativi oneri.
Motivi del ricorso
Contrasto con l'art. 3, secondo comma, del r. d.l. 1578/1933 recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, convertito, con modificazioni, dalla l. 36/1934, che prevede l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con qualunque impiego o ufficio retribuito a carico del bilancio dello Stato o degli enti pubblici, stabilendo un principio derogabile, per quanto riguarda gli avvocati degli uffici legali di tali enti, solo per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale i professionisti prestano la loro opera e a condizione che siano iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi professionali.
La norma regionale estende le ipotesi di deroga alle incompatibilità previste dal legislatore statale, consentendo all'avvocatura regionale di svolgere attività di consulenza e di patrocinare in giudizio per enti diversi da quello d'appartenenza, dunque al di fuori di quanto consentito dalla normativa statale e viola l'art. 117, terzo comma, Cost., che affida alla competenza legislativa statale la determinazione dei principi fondamentali in materia di professioni, tra cui rientra il menzionato art. 3 del r. d.l. 1578/1933.
Decisione della Corte
Questione fondata
Il rigoroso regime di incompatibilità previsto dalla normativa statale è derogabile solo per quanto riguarda gli avvocati afferenti agli uffici legali degli enti pubblici, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso i quali prestano la propria opera e a condizione che siano iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi professionali. La Corte di cassazione ha interpretato tale disposizione in senso restrittivo, attribuendole carattere di norma eccezionale, stante appunto la sua natura derogatoria rispetto al generale principio di incompatibilità.
In forza dei suddetti vincoli interpretativi si è ritenuto, tra l'altro, che gli avvocati dipendenti da enti pubblici siano tenuti a svolgere attività professionale solo in relazione agli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, non essendo consentito ritenere “propri” dell'ente pubblico datore di lavoro le cause e gli affari di un ente diverso, dotato di distinta soggettività.
La sopravvenuta nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense approvata con d.lgs. 247/2012 ha ribadito e precisato le condizioni nel rispetto delle quali gli avvocati degli uffici legali interni degli enti pubblici possono svolgere attività professionale per conto dell'ente di cui sono dipendenti, in deroga al principio generale di incompatibilità. Tale normativa non è suscettibile di estensione da parte del legislatore regionale, rientrando nell'ambito dei principi fondamentali della materia delle professioni, affidata alla competenza del legislatore statale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1 e 2, della l.r. Campania 1/2009.