Sentenza n.90 - deposito 22 2013


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, recante «Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)», e dell'articolo 28, comma 12, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), promosso dal TAR Toscana


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 7 disciplina i periodi di caccia e le specie cacciabili; in particolare: il comma 5 indica i periodi per la caccia al cinghiale e il comma 6 prevede che le province dispongono, dal 1° agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino muflone e cervo.



Motivi di censura

La Regione ha utilizzato lo strumento della legge provvedimento, mentre la normativa statale (art. 10 l. 157/1992) pare attribuire alle regioni esclusivamente funzioni amministrative di programmazione e di ordinamento, ai fini della pianificazione faunistico-venatoria; in particolare, non prevede che la redazione del calendario venatorio sia preceduta dal parere dell'ISPRA; consente la caccia al cinghiale e ad altri ungulati in periodi diversi da quelli indicati dalla normativa statale.



Decisione della Corte

Questione fondata

Prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del “regolamento” sull'attività venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, il legislatore statale ha inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento. Inoltre, l'art. 18, comma 4, della l.157/1992, nella parte in cui esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento, «esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega, per tale ragione, alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

Il vizio di legittimità costituzionale colpisce l'intero art. 7. 



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 28, comma 12, della l.r. 3/1994 stabilisce che nelle aziende faunistico-venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria. 



Motivi del ricorso

La normativa statale prescrive, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria, il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, contenente l'indicazione delle specifiche norme inerenti il calendario regionale nonché delle forme e degli ambiti territoriali di caccia nei quali è consentita l'attività venatoria.



Decisione della Corte

Questione fondata

Il tesserino venatorio non assolve alla funzione di consentire la verifica della selvaggina cacciata, ma anche ad una più generale funzione abilitativa e di controllo, come si desume da diverse disposizioni della normativa statale.

La prescrizione relativa al tesserino regionale non può essere derogata ed è funzionale al rispetto delle norme che, nel regolare la caccia, sono volte alla tutela della fauna e dunque dell'ambiente. Il tesserino è infatti prescritto allo scopo di assicurare il rispetto del regime della caccia controllata, quale esso è configurato dalla normazione statale.

La disposizione in questione, concorrendo alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, è elemento costitutivo di una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale; la disciplina regionale di esonero dal possesso del tesserino nelle aziende agrituristico venatorie viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6-bis della l.r. Toscana 20/2002 e dell'art. 7, comma 6 della l.r. 20/2006, nel testo vigente prima della sua sostituzione ad opera dell'art. 65, comma 2, della l.r. 29/2012, e anche la illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 12 della l.r. 3/1994.