Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 4 e 5; dell'art. 4, commi 6, 7 e 8; dell'art. 5, comma 11; dell'art. 6, comma 2, lettere c) e d); dell'art. 15, commi 6 e 13, della legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Un primo gruppo di disposizioni (art. 2, commi 4 e 5; art. 4, commi 6, 7 e 8; art. 5, comma 11; art. 6, comma 2, lettera c); art. 15, commi 6 e 13) dispone che la gestione di ogni registro dei tumori sia affidata ad unità operative, dedicate e strutturate presso ciascuno dipartimento di prevenzione delle ASL e della regione, e istituiscono nuove strutture.
Motivi del ricorso
Le disposizioni interferiscono con l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario di competenza del Commissario ad acta, il cui mandato affida al Commissario stesso, fino all'avvenuta attuazione del Piano, il riassetto della rete ospedaliera e la sospensione di eventuali nuove iniziative regionali in corso finalizzate a realizzare e ad aprire nuove strutture sanitarie pubbliche, nonché ad autorizzare ed accreditare strutture sanitarie.
Esse, poi, intervengono in materia di organizzazione sanitaria senza rispettare i vincoli posti dal Piano di rientro, così pregiudicando il conseguimento degli obiettivi di risparmio in esso previsti e violando il principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della l. 191/2009, Legge finanziaria 2010, in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Un secondo gruppo di disposizioni (art. 4, comma 6, lettera a), e comma 7, lettera a); art. 6, comma 2, lettera d); art. 15, comma 6) riserva all'assessorato regionale alla sanità la nomina dei sette responsabili dei registri tumori provinciali e subprovinciali, del responsabile del registro tumori infantili e del funzionario del centro di coordinamento.
Motivi del ricorso
Non precisando le procedure attraverso le quali devono essere effettuate le nomine e neanche se esse riguardino o meno il personale già dipendente dal servizio sanitario regionale, le norme in questione contrastano con i principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, nonché con il principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost.
Inoltre, disponendo nuovi incarichi professionali, da un lato, interferiscono con l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario affidata al Commissario ad acta, in violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.; dall'altro, non rispettano i vincoli posti dal Piano, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'operato del Commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, che si sono sottratti ad un'attività imposta dalle esigenze della finanza pubblica. Proprio tale dato, unitamente alla constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale qual è quello alla salute, legittima la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del Commissario devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali.
La semplice interferenza da parte del legislatore regionale con le funzioni del Commissario ad acta, come definite nel mandato commissariale, determina di per sé la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.; in particolare, ogni intervento che possa aggravare il disavanzo sanitario regionale avrebbe l'effetto di ostacolare l'attuazione del piano di rientro e, quindi, l'esecuzione del mandato commissariale.
Interferendo con le funzioni e le attività del commissario ad acta, le norma impugnate devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 120 Cost.
Sotto altro profilo, procedendo alla istituzione di nuovi uffici e soprattutto dotandoli di aggiuntive risorse strumentali, umane e finanziarie e comportando spese ulteriori rispetto a quelle già stanziate, le disposizioni contrastano anche con il principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica, e quindi con l'art. 117, terzo comma, Cost.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 4 e 5; 4, commi 6, 7 e 8; 5, comma 11; 6, comma 2, lettere c) e d); 5, commi 6 e 13, della l.r. Campania 19/2012 e, in via consequenziale l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della medesima l.r. 19/2012.