Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione prevede che, al fine di realizzare l'incrocio diretto tra la domanda delle istituzioni scolastiche autonome e l'offerta professionale dei docenti, a titolo sperimentale, nell'ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato, per un triennio a partire dall'anno scolastico successivo alla stipula, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica (comma 2-bis); alla selezione può partecipare il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (comma 2-ter); demanda a successiva deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'intesa di cui al comma 2-bis, la definizione delle modalità di espletamento del bando di concorso (comma 2-quater); prevede una relazione semestrale della Giunta alla commissione consiliare competente sulla sperimentazione (comma 2-quinquies).
Motivi del ricorso
Consentendo alle istituzioni scolastiche, nell'ambito delle norme generali sull'istruzione o di specifici accordi con lo Stato, di organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali, la disposizione contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettere g), m) ed n), e terzo comma, della Costituzione.
Riguardo alla lettera g), perché il reclutamento dei docenti attiene all'accesso al pubblico impiego, di competenza esclusiva dello Stato; quanto alla lettera m), perché il reclutamento del personale rientra nell'assetto organizzativo della scuola, da inserire nei livelli essenziali delle prestazioni, e quanto alla lettera n), perché il reclutamento del personale docente rientra tra le norme generali sull'istruzione, di competenza esclusiva dello Stato, facendo parte di quelle «strutture portanti» del sistema nazionale dell'istruzione che richiedono un'applicazione unitaria sull'intero territorio nazionale.
Decisione della Corte
Questione fondata
Con la disposizione censurata, la Regione dispone in merito all'assunzione di una categoria di personale, quello docente, che è inserito nel pubblico impiego statale. Con precedenti pronunce, la Corte ha avuto modo di rilevare che nell'attuale quadro normativo il personale scolastico è alle dipendenze dello Stato e non delle singole Regioni, ne consegue che ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., trattandosi di norme che attengono alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato.
Il fatto che la previsione di concorsi per l'assunzione del personale docente sia inserita nell'ambito della valorizzazione dell'autonomia scolastica non muta i termini della questione, perché la valorizzazione dell'autonomia non può spingersi fino al punto di consentire ai singoli istituti scolastici di scegliere il proprio personale docente con concorsi locali. Né a diversa conclusione può pervenirsi per il fatto che la legge regionale in esame limita la possibilità di assunzione del personale docente – scelto nell'ambito delle graduatorie provinciali ad esaurimento – ai soli incarichi annuali, poiché anche il personale docente assunto con contratto a tempo determinato fa ugualmente parte del pubblico impiego.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l.r. Lombardia 7/2012.