Sentenza n.73 - deposito 23 2013

Sistema sanitario regionale - stabilizzazione personale


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11 (Misure urgenti per l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale) e dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Puglia 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1, comma 2, prevede che gli enti del servizio sanitario regionale, nelle more del completamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti, si avvalgono, a tempo determinato, del personale selezionato in base all'esito delle procedure indicate all'art. 3, comma 40, della l.r. 40/2007, e senza oneri aggiuntivi rispetto al livello di spesa sostenuto per la medesima voce di costo nell'esercizio 2011.



Motivi del ricorso

Le procedure di cui all'art. 3, comma 40, della l.r. 40/2007 sono state dichiarate illegittime dalla Corte con la sentenza 42/2011.

La Regione Puglia ha stipulato il 29 novembre 2010 l'accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, comprensivo del piano di rientro dal disavanzo sanitario, individuando gli interventi necessari per perseguire l'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della l. 311/2004; l'accordo e il relativo piano di rientro sono poi stati approvati dall'art. 1 della l.r. 2/2011.

La norma censurata viola sotto diversi profili la competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (contrasto con il blocco delle assunzioni previsto dal piano di rientro sanitario e con la normativa statale che consente alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di personale a tempo determinato solo nel limiti della 50 % della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009; inoltre, la disposizione non dispone la riduzione delle spese complessive per il personale, come richiesto dal legislatore statale).

Contrasto anche con gli articoli 3 e 97 Cost., in quanto si consente l'assunzione di personale selezionato in base ad una procedura dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza 42/2011.



Decisone della Corte

Questione fondata

La sentenza 42/2011 ha dichiarato la illegittimità dell'art. 3, comma 40, della l.r. 40/2007, che prevedeva una procedura di stabilizzazione del personale del sistema sanitario regionale già in servizio con contratto a tempo determinato, basata su un concorso riservato.

La disposizione in esame prevede l'avvalimento di personale, già selezionato in base a tale procedura dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 97 Cost., con la conseguenza che i vizi di tale procedura si ripercuotono anche sulla disposizione in esame. La necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa non costituisce ragione sufficiente a giustificare una deroga al principio del pubblico concorso.

Contrasta, infatti, con l'art. 97 Cost. l'utilizzazione delle graduatorie formatesi all'esito di procedure non rispondenti al principio del pubblico concorso, sia quando il fine è quello di assumere personale a tempo indeterminato, sia quando l'intendimento è, come nel presente giudizio, quello di instaurare o prorogare contratti a tempo determinato.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 5, comma 3, consente che non siano assoggettati ad autorizzazione della Giunta regionale le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato nell'ambito del  servizio sanitario regionale.



Motivi del ricorso

La disposizione consente alla Regione di prorogare i contratti a tempo determinato senza necessità di autorizzazione da parte della Giunta, pregiudicando gli obiettivi di risparmio previsti dal piano di rientro sanitario e con le normativa statale che ha dettato vincoli per la finalità di coordina meno della finanza pubblica.



Decisione della Corte

Cessazione della materia del contendere

La disposizione è stata abrogata dalla l.r. 45/2012 e medio tempore non ha ricevuto applicazione.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della l.r. Puglia 11/2011.