Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 19 e 32 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2012)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 19 prevede un contributo regionale per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU), di cui all'art. 14, comma 1, della l.r. 31/2008, come modificato dall'art. 33 della l.r. 27/2009, il quale, a sua volta, prevedeva che la Regione promuovesse detta stabilizzazione per il personale impiegato da almeno tre anni presso i Comuni e gli enti pubblici, nonché per i lavoratori ex LSU che avevano avuto contratti Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere.
Motivi del ricorso
L'art. 33 della l.r. 27/2009 era stato così sostituito, dapprima, dall'art. 11, comma 1, della l.r. 42/2009 e, poi, dall'art. 1 della l.r. 10/2010. Entrambe le disposizioni modificative erano state dichiarate illegittime con la sentenza della Corte costituzionale 67/2011, in quanto non prevedevano alcuna procedura selettiva del personale ai fini della relativa stabilizzazione, in violazione dell'art. 97 Cost..
La norma in esame, prevedendo nuovamente il finanziamento della stabilizzazione del medesimo personale per l'esercizio 2012, viola gli artt. 3 e 97 Cost. nonché l'art. 136 Cost. La sua natura provvedimentale esige, infatti, un rigoroso scrutinio di ragionevolezza e di non arbitrarietà, nonché il rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa; mirando inoltre a preservare e a rinnovare l'efficacia di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, presenta gli stessi vizi di queste.
Decisione della Corte
Questione fondata
Lo stanziamento è volto a mantenere o a ripristinare gli effetti di una disciplina che era stata già oggetto di pronuncia di illegittimità costituzionale.
La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente qualificato le norme statali in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in quanto perseguono la finalità del contenimento della spesa nello specifico settore del personale (51/2012). Sotto altro profilo, il contenuto o il carattere meramente finanziario di una disposizione, quale quella impugnata, non può implicare una sua completa autonomia rispetto all'oggetto o all'obiettivo cui il finanziamento si riferisce (la destinazione di una somma per la stabilizzazione dei lavoratori non può risultare del tutto indipendente rispetto a quella delle modalità attraverso le quali si realizza concretamente la stabilizzazione).
L'art. 97 della Costituzione impone di reclutare il personale delle pubbliche amministrazioni attraverso pubblico concorso, consentendo deroghe solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 32 consente, per motivi di compravendita, la movimentazione di animali da vita della specie bovina ed ovicaprina con documentazione di scorta (“modello 4”) priva della vidimazione del Servizio Veterinario ufficiale della ASL competente in ordine alla avvenuta vaccinazione.
Motivi del ricorso
Contrasto con gli artt. 117, primo comma, e 117, secondo comma, lettere q) ed s), della Costituzione.
Il regolamento della Commissione CE/1266/2007, espressamente richiamato dalla disposizione in esame, si riferisce alle misure applicative della direttiva 2000/75/CE del Consiglio, che stabilisce disposizioni specifiche sulle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale di alcune specie animali. La materia è dunque riconducibile alla “profilassi internazionale”, di competenza esclusiva dello Stato a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera q), Cost., con profili incidenti anche sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anch'essa riservata alla competenza dello Stato, ai sensi della lettera s) del medesimo art. 117.
Non è consentita l'adozione, sul territorio regionale, di interventi difformi rispetto alla disciplina statale, che risultano in contrasto con esigenze di carattere unitario.
Decisione della Corte
Questione fondata
Precedenti sentenze hanno affermato il principio che devolve alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di profilassi internazionale, con il coinvolgimento anche di profili riguardanti la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anch'essa riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. La normativa statale che prevede il controllo sanitario della ASL competente sul bestiame in transito è destinata ad assicurare, anche in relazione al profilo delle procedure, oltre che a quello strettamente sanzionatorio, una indispensabile uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale, secondo livelli minimi di tutela che necessitano, proprio per le esigenze della profilassi, di una ineludibile omogeneità di criteri e parametri di valutazione.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 19 e 32 della l.r. Basilicata 26/2011.