Sentenza n.70 - deposito 16 2013

Reviviscenza - buon andamento


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, della legge della Regione Campania 21 maggio 2012, n. 13 recante “Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012)”


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata differisce al 30 giugno 2012 il termine fissato dall'art. 52, comma 15, della l.r. 1/2012.



Motivi del ricorso

La disposizione modifica il termine stabilito dall'art. 52, comma 15, della l.r. 1/2012 per l'abrogazione della l.r. 11/2011, sugli impianti eolici. Tale normativa vietava la realizzazione di aereogeneratori che non rispettassero la distanza minima di m. 800 da altri analoghi impianti a partire dal 29 febbraio 2012. La disposizione era stata impugnata in via principale innanzi alla Corte costituzionale; nelle more del giudizio l'art. 52, comma 15, della l.r. 1/2012 ne aveva disposto l'abrogazione; il ricorrente aveva rinunciato al ricorso e il processo innanzi alla Corte si era estinto (ord. 89/2012).

La disposizione impugnata posticipa l'effetto abrogativo dal 29 febbraio al 30 giugno 2012, determinando la reviviscenza della disposizione, in lesione del principio di leale collaborazione; la disposizione produce effetti retroattivi, in lesione delle disposizioni sulla legge in generale, e determinando difficoltà applicative, in quanto dispone per il passato.



Decisione della Corte

Questione fondata  con riferimento all'art. 97 della Costituzione.

Non è conforme a tale disposizione costituzionale l'adozione, per regolare l'azione amministrativa, di una disciplina normativa «foriera di incertezza», che può tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione.

Il fenomeno della riviviscenza di norme abrogate, quand'anche si manifesti nell'ambito delle «ipotesi tipiche e molto limitate» che l'ordinamento costituzionale tollera, rientra in linea generale in questa fattispecie, perché può generare «conseguenze imprevedibili» (sent. 13/2013), valutabili anche con riguardo all'obbligo del legislatore di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione.

Nel caso di specie, il legislatore regionale, dopo avere dettato una regola di azione per l'amministrazione regionale, l'ha prima abrogata, poi l'ha fatta rivivere, ma solo per un periodo di tempo limitato e attraverso la tecnica, di per sé dagli esiti incerti, del differimento di un termine abrogativo già interamente maturato; infine l'ha nuovamente abrogata.

La disposizione impugnata ricade nella fase più critica di tale irrazionale esercizio della discrezionalità legislativa, segnata dalla presunta riviviscenza del divieto recato dalla l.r. 11/2011. I procedimenti amministrativi che si sono svolti in questo periodo di tempo sono stati assoggettati ad una normativa difficilmente ricostruibile da parte dell'amministrazione, continuamente mutevole e, soprattutto, non sorretta da alcun interesse di rilievo regionale degno di giustificare una legislazione così ondivaga.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della l.r. Campania 13/2012.