Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, lettera e), 7, commi 4 e 5, e 11 della legge della Regione Veneto 27 luglio 2012, n. 17 (Disposizioni in materia di risorse idriche)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Gli articoli art. 4, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, attribuiscono all'Autorità di bacino, tra le altre, anche la funzione di approvare le tariffe e i relativi aggiornamenti del servizio idrico integrato.
Motivi di censura
Gli articoli 154 e 161 del d.lgs. 152/2006 riservano allo Stato la determinazione delle tariffe, e il d.l. 70/2011 attribuisce all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (ora Autorità per l'energia elettrica e il gas) l'approvazione delle tariffe predisposte dalle autorità competenti; le disposizioni censurate violano la competenza esclusiva statale nelle materie della tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 7, comma 4, nel definire la tariffa del servizio idrico integrato, ne prevede l'articolazione per fasce territoriali, per tipologia di utenza, scaglioni di reddito e fasce progressive di consumo.
Motivi di censura
La normativa statale attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'individuazione delle quote e delle componenti di costo ambientale della risorsa, e all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (ora Autorità per l'energia elettrica e il gas) la definizione delle componenti di costo, anche in proporzione al grado di inquinamento. Ravvisa violazione delle materia tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 7, comma 5, attribuisce ai consigli di bacino il compito di determinare una quota di investimento non inferiore al 3% degli introiti della tariffa dell'anno precedente destinata alle comunità montane e, in subordine, ai comuni interessati, per la realizzazione di interventi di tutela dell'assetto idrogeologico montano a difesa della qualità delle risorse idropotabili.
Motivi di censura
La normativa statale attribuisce allo Stato la determinazione delle componenti di costo delle tariffe.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 11 attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Consigli di bacino nell'approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti.
Motivi di censura
La Regione non può esercitare il potere sostitutivo inerente ad una funzione che ad essa non compete in quanto spetta alle autorità statali.
Decisione della Corte
Questioni fondate
Tutte le censure denunciano la violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza, con riferimento al procedimento di formazione delle tariffe del servizio idrico integrato.
Ripercorre la disciplina dettata dallo Stato in proposito e riprende la giurisprudenza costituzionale in base alla quale la disciplina della determinazione della tariffa del servizio idrico giustifica l'azione unitaria dello Stato, al fine di garantire sull'intero territorio nazionale un trattamento uniforme delle varie imprese operanti in concorrenza tra di loro ed per evitare di produrre arbitrarie disparità di trattamento sui costi aziendali. I poteri legislativi esercitati dallo Stato attengono all'esercizio della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente.
Gli articoli 4, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, attribuiscono ai consigli di bacino la funzione di approvare le tariffe, che la normativa statale riserva invece all'Autorità per l'energia e per il gas (l'uso del verbo “approvare” comunque incide sulle attribuzioni dei soggetti preposti al servizio idrico integrato).
L'art. 7, comma 5, attribuendo ai consigli di bacino la determinazione di una quota di investimento per la realizzazione di interventi a tutela dell'assetto idrogeologico, contrasta con la normativa statale che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativi ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua. Incidendo sulle componenti tariffarie, e in particolare sulle quote dei costi ambientali, la normativa regionale invade le materie della tutela dell'ambiente e della tutela della concorrenza, entrambe riservate allo Stato.
Anche l'art. 11, attribuendo al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo in caso di inerzia nell'approvazione o aggiornamento delle tariffe, riguardando una funzione che non compete alla Regione, soffre del medesimo vizio di incompetenza della norma che aveva previsto la funzione; la disciplina statale inoltre attribuisce il potere sostitutivo all'Autorità statale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, lettera e), 7, commi 4 e 5, 11, comma 1, della l.r. Veneto 17/2012.