Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, 2, 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e), 6, 9 e 10 della legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1 recante «Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio – ARSIAL) e successive modificazioni»
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni censurate istituiscono e dettano la disciplina di un marchio regionale collettivo di qualità per garantire l'origine, la natura e la qualità, nonché la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari.
Motivi del ricorso
Le disposizioni contrastano con il diritto dell'Unione europea, che vietano agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente; violano quindi l'art. 117, primo comma, della Costituzione, che richiede, nell'esercizio dell'attività legislativa, il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
Decisione della Corte
Questione fondata
Nella giurisprudenza della Corte di giustizia, la «misura di effetto equivalente» (alle vietate restrizioni quantitative) è costantemente intesa in senso ampio e fatta coincidere con «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari».
Le disposizioni in esame, introducendo un marchio «regionale» di qualità destinato a contrassegnare, sulla base di disciplinari, ed in conformità a criteri, dalla stessa stabiliti, determinati prodotti agricoli ed agroalimentari a fini, anche dichiaratamente, promozionali della agricoltura e cultura gastronomica del Lazio, sono idonee ad indurre il consumatore a preferire prodotti assistiti dal marchio regionale rispetto ad altri similari, di diversa provenienza e, conseguentemente, a produrre, quantomeno «indirettamente» o «in potenza», gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, che anche al legislatore regionale è inibito perseguire per vincolo comunitario.
La competenza regionale non può estendersi sino a comprendere la finalità di tutela del consumatore, rientrante nella materia del diritto civile; per quanto riguarda la potenziale ultraterritorialità del marchio, non spetta alla Regione Lazio certificare la “qualità” di prodotti sull'intero territorio nazionale e su quello di altri Stati europei.
Ritiene la questione fondata con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. (vincoli all'esercizio della potestà legislativa di Stato e Regioni derivanti dall'ordinamento comunitario).
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale della l.r. Lazio 1/2012.