Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 4 della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 3 detta disposizioni sugli orari degli esercizi commerciali: dopo aver rimesso gli orari delle attività di commercio al dettaglio alla libera determinazione degli esercenti, detta una serie di limitazioni e restrizioni sugli orari di apertura, imponendo l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, riconoscendo ai comuni la possibilità di accordare deroghe.
Motivi del ricorso
Contrasto con la normativa statale (d.l. 201/2011, che ha modificato il d.l. 223/2006), in base alla quale le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza obbligo di chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio. La normativa statale in materia si qualifica come norma di liberalizzazione, direttamente vincolante anche nei confronti dei legislatori regionali.
La disposizione regionale, introducendo vincoli e restrizioni in termini di orari di apertura e di giornate di chiusura degli esercizi commerciali, si pone in contrasto con la disciplina nazionale di liberalizzazione e quindi anche con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione si pone in contrasto con quanto disposto dalla normativa statale, e in particolare dall'art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. 248/2006, modificato dall'art. 31, comma 1, del d.l. 201/2011, in base al quale le attività commerciali, come individuate dal d.lgs. 114/1998, e quelle di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.
Con la sentenza 299/2012 la Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da diverse Regioni, riconducendo l'art. 31 del d.l. 201/2011 nell'ambito della materia della tutela della concorrenza; ritiene quindi la disposizione in esame contrastante con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Contenuto della disposizione censurata
L'art. 4 prevede che, nelle more dell'approvazione della nuova normativa regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata e, comunque, entro e non oltre il termine di un anno dalla sua entrata in vigore, tutti i procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali sono sospesi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
Motivi del ricorso
La disposizione comporta una ingiustificata restrizione della concorrenza: la sospensione del rilascio di nuovi provvedimenti autorizzatori sortisce l'effetto di cristallizzare il mercato nel suo assetto esistente e si traduce nella sospensione per un anno della libertà, costituzionalmente garantita, di accesso al mercato.
La disposizione si pone quindi in contrasto con la normativa comunitaria, che ha sottoposto a limitazioni assai stringenti la possibilità per il legislatore di subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione (art. 9 direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 sui servizi nel mercato interno), in violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, oltre che del secondo comma, lettera e), sotto il profilo della tutela della concorrenza.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La stessa normativa statale ha fissato dei termini entro i quali comuni, province, regioni e Stato devono adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo il quale l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge: è quindi la stessa normativa statale a ritenere necessario un intervento del legislatore regionale in materia. A differenza di quanto previsto dall'art. 3 (in relazione al quale la disciplina statale è di immediata applicazione), con riferimento all'art. 4 in esame, la normativa statale prevede un obbligo di adeguamento da parte del legislatore regionale.
Non ravvisa quindi lesione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza.
Quanto alla censura per cui la sospensione del rilascio di nuovi procedimenti autorizzatori cristallizzerebbe il mercato nel suo assetto esistente e contrasterebbe con la normativa comunitaria sui servizi nel mercato interno, osserva che la presenza di un termine finale certo entro il quale viene a cessare il periodo di sospensione rende non irragionevole il limite all'iniziativa economica privata per la salvaguardia di un bene costituzionalmente protetto (richiama su caso analogo in tema di governo del territorio la sentenza 176/2004). Nel caso in esame, la sospensione dei procedimenti autorizzatori è funzionalmente e temporalmente collegata all'esigenza di adeguare la normativa regionale ai principi dettati dal legislatore statale con le riforme di liberalizzazione.
Inoltre, la norma impugnata ha ad oggetto i soli procedimenti relativi alle grandi strutture di vendita, ovvero quei procedimenti autorizzatori che, in relazione alla particolare tipologia di esercizi commerciali di grandi dimensioni, vedono coinvolti in modo più rilevante anche altri interessi quali quelli urbanistici, edilizi, di impatto sulla viabilità e, in alcuni casi, anche ambientali.
La sospensione dei procedimenti, limitatamente al rilascio di autorizzazioni relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali nelle more di una riforma organica della materia, stante, in ogni caso, la previsione del termine massimo di un anno di operatività della sospensione stessa, non costituisce un irragionevole limite all'iniziativa economica privata.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della l.r. Veneto 30/2011; non fondata la questione relativa all'art. 4.