Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 24 febbraio 2012, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e successive modificazioni)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 1, inserisce nell'art. 66 della l.r. 27/2003 i commi 6-bis e 6-ter, prevedendo che agli interventi nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 del d.P.R. 380/2001 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (art. 1, comma 6-bis) e che le autorizzazioni previste dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis non si applicano ai progetti e alle opere di modesta complessità strutturale, privi di rilevanza per la pubblica incolumità, individuati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione sismica regionale di cui all'articolo 67 (art. 1, comma 6-ter).
L'art. 1, comma 2, della l.r. 9/2012 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del previsto provvedimento della Giunta regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Motivi del ricorso
Le disposizioni censurate sono in contrasto con i principi fondamentali contenuti nel d.P.R. 380/2001 secondo i quali nei territori comunali, nei quali lo Stato o la regione abbia disposto interventi di consolidamento, l'esecuzione di opere e lavori diversi da quelli di ordinaria manutenzione è subordinata al rilascio della preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico regionale (art. 61) e nelle zone sismiche non si può avviare alcun lavoro senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (art. 94).
Decisione della Corte
Questione fondata
Ripercorre la normativa statale in materia di interventi di consolidamento in zone sismiche, e in particolare gli articoli 61 e 94 del d.P.R. 380/2001. Il principio della previa autorizzazione scritta di cui all'art. 94 del d.P.R. 380/2001 trae il proprio fondamento dall'intento unificatore del legislatore statale, orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio,per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali (182/2006).
La recente normativa adottata dal legislatore statale in materia di popolazioni colpite da eventi sismici (l. 122/2012) conferma la necessità di intervento unificatore richiamato dalla giurisprudenza della Corte.
La modestia delle costruzioni interessate dalla deroga – la cui valutazione è rimessa all'individuazione da parte della Giunta regionale – non muta in modo significativo i termini del problema, perché ne risulta ugualmente la lesione del principio fondamentale della previa autorizzazione scritta per l'inizio dei lavori, di cui al menzionato art. 94 del d.P.R. 380/2001.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della l.r. Veneto 9/2012.