Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), nonché, in specie, degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, comma 3, 8, 11, lettera c), 14, 15, commi 2 e 3, 16, 17, 26, 38, comma 5, lettere a) e c), e 47.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La l.r. 2/2012 disciplina la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale e i contratti di acquisizione e di disposizione dei beni.
L'art. 1 detta le finalità della legge; l'art. 4 prevede che la Giunta regionale ne stabilisca con apposito regolamento la disciplina esecutiva ed attuativa; l'art. 5 stabilisce (comma 1) che i beni di proprietà della Regione costituiscono il demanio e il patrimonio regionale ai sensi degli artt. 822 ss. c.c. e delle altre leggi in materia, e che Il regime giuridico dei beni del demanio e del patrimonio regionale si applica anche ai diritti demaniali su beni altrui e ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti ai sensi dell'art. 825 c.c.; l' art. 6 regola la classificazione dei beni regionali e la loro variazione ; L'art. 8 regola le modalità di amministrazione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali regionali, l'art. 16 regola l'esercizio delle funzioni dominicali regionali sul demanio marittimo; l'art. 17 regola l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico connesse alla titolarità dei beni trasferiti in proprietà per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 85/2010.
Motivi di censura
L'intera legge riguarderebbe una materia (il demanio e il patrimonio) riconducibile a quella dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato; essa sarebbe pertanto in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
In particolare gli art. 1, 4, 5, 6, 16 e 17, nelle parti in cui disciplinano “aspetti dominicali del demanio”, esorbiterebbero dalle competenze regionali, che sarebbero limitate dalla normativa statale alla gestione amministrativa dei beni, ponendosi anch'essi in contrasto, nel loro insieme, con l'art. 117, secondo comma, lettera l).
Decisione della Corte
Questione inammissibile
Considerata la notevole varietà dei temi coinvolti nell'articolata disciplina legislativa, risulta impossibile individuare uno specifico e chiaro oggetto di censura. La questione proposta con riferimento all'intera legge regionale e al complesso degli artt. 1,4,5,6,16 e 17 della legge è pertanto inammissibile.
Inammissibile anche la questione relativa all'art. 8, menzionata nella premessa e nelle conclusioni del ricorso, ma non oggetto di alcuna esplicita censura.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 15, comma 2, prevede che la sdemanializzazione dei beni del demanio idrico avvenga mediante provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente Provincia ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera n), della l.r. 21 giugno 1999, n. 18.
L'art. 15, comma 3 regola la cessazione della demanialità dei beni del demanio regionale prevedendo che essa può avvenire, oltreché per provvedimento della Giunta regionale, anche per conseguenza di fenomeni naturali o sviluppi tecnici o vicende storiche che facciano perdere al bene i requisiti della demanialità. In tali ipotesi la Giunta regionale procede alla riclassificazione del bene che ha perduto le caratteristiche intrinseche della demanialità.
L'art. 26, comma 2, nel regolare la custodia e gestione temporanea del bene dopo la cessazione della concessione, prevede che, qualora sia presentata una unica istanza per un nuovo conferimento della concessione, si possa affidare, in via temporanea e precaria, la custodia e la gestione dei beni e delle relative pertinenze al richiedente. Nel caso siano presentate più istanze per un nuovo conferimento della concessione, si prevede l'affidamento, in via temporanea e precaria, della custodia e della gestione dei beni e delle relative pertinenze a uno dei richiedenti che offra adeguate garanzie tecniche ed economiche sulla base dei criteri individuati nel regolamento di cui all'art. 4 della stessa l.r. 2/2012. L'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per l'assentimento della concessione.
L'art. 38, comma 5 individua le ipotesi nelle quali si procede all'alienazione di beni immobili regionali mediante trattativa privata con un unico interlocutore; in particolare la lettera c) si riferisce al caso dell'alienazione dei beni a soggetti che possono far valere un diritto di prelazione.
Motivi di censura
La previsione (art. 15, comma 2) di una procedura di sdemanializzazione dei beni asserviti al servizio idrico integrato contrasta con l'art. 143, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e viola pertanto l'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, che riserva in via esclusiva allo Stato la materia della tutela dell'ambiente.
L'art. 15, comma 3, prevedendo che il transito di beni demaniali marittimi in altro patrimonio possa avvenire anche con procedure diverse da quelle previste dall'art. 35 del codice della navigazione, viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto teso a disciplinare “aspetti dominicali” che esorbitano dalle competenze regionali, limitate alla gestione amministrativa dei beni.
L'art. 26, nella parte in cui non specifica le modalità di affidamento della gestione delle acque minerali al richiedente la concessione, né la durata massima di tale affidamento, contrasta con la normativa statale, in violazione delle lettere e) ed s) del secondo comma dell'art. 117 Cost., che riservano allo Stato le materie della tutela della concorrenza e dell'ambiente, nonché con il terzo comma del medesimo articolo 117, che riserva allo Stato, tra l'altro, la determinazione dei princìpi fondamentali in tema di governo del territorio.
L'art. 38, comma 5, ed in particolare la lettera c), si pone in contrasto con l'art. 3, primo comma, della l. 783/1908 e con il relativo regolamento esecutivo, che disciplina i casi di vendita a trattativa privata, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva allo Stato la tutela della concorrenza.
Decisione della Corte
Estinzione del giudizio
L'atto di rinuncia al giudizio depositato dal Governo in relazione a tali disposizioni è stato accettato dalla Regione resistente, viene quindi dichiarata l'estinzione del processo in riferimento alle relative questioni di legittimità costituzionale.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 38, comma 5, individua le ipotesi nelle quali si procede all'alienazione di beni immobili regionali mediante trattativa privata con un unico interlocutore; in particolare la lettera a) si riferisce al caso in cui i beni vengano alienati ad un ente pubblico o ad un soggetto privato che opera senza fini di lucro, che intenda utilizzare l'immobile per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, di interesse generale o di carattere sociale individuate dalla Regione.
L'art. 47 regola l'attribuzione a soggetti pubblici e privati, mediante concessione, dell'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili. In particolare il comma 9 prevede che le norme in materia di sub concessione siano statuite, in conformità con i principi applicabili alle concessioni, dal regolamento attuativo previsto dall'art. 4 della stessa l.r. 2/2012.
Motivi di censura
L'art. 38, comma 5, ed in particolare la lettera a), contrasta con l'art. 3, primo comma, della l. 78/1908 e con il relativo regolamento esecutivo, che disciplinano i casi di vendita a trattativa privata, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva allo Stato la tutela della concorrenza.
L'art. 47, in tema di uso particolare dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, nello stabilire, al comma 9, che le norme in materia di sub-concessione saranno determinate con apposito regolamento, contrasta con l'art. 5, comma 3, del d.P.R. 296/2005, in violazione sia della lettera l) del secondo comma dell'art. 117 Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, sia del terzo comma del medesimo articolo.
Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
L'art. 38, comma 5, lettera a) è stato modificato dalla successiva l.r. 15/2012 in senso satisfattivo dei rilievi governativi, senza che vi sia stata applicazione della pregressa normativa nel periodo antecedente.
L'impugnativa concernente l'art. 47 è circoscritta, in realtà, al solo comma 9, che è stato abrogato dalla stessa l.r. 15/2012 e non ha avuto nel frattempo applicazione.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 7, comma 3, stabilisce che «I beni appartenenti al demanio marittimo possono essere assegnati in consegna ai sensi dell'art. 34 cod. nav. e 36 del regolamento per la navigazione marittima a comuni, province ed enti del settore regionale allargato per usi di pubblico interesse».
L'art. 11, lettera c), prevede che rientrino nel demanio regionale, se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo: il lido, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare, i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo e le relative pertinenze;
L'art. 14 detta misure a tutela dei beni del demanio regionale, regolando tra l'altro il ricorso all'autotutela.
Motivi di censura
La disposizioni contrastano con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto disciplinano “aspetti dominicali” che esorbitano dalle competenze regionali, limitate alla gestione amministrativa dei beni.
Decisione della Corte
Questione non fondata
L'art. 7, comma 3, non può essere interpretato come devolutivo alla Regione di esorbitanti attribuzioni “dominicali” o di funzioni non ancora trasferite, poiché la disposizione transitoria di cui all'art. 51, comma 5, esclude espressamente che le funzioni statali esercitate sui beni di cui al d. lgs. 85/2010 possano essere esercitate dalla Regione prima dell'emanazione dei previsti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Analogamente, nell'individuare i diversi beni destinati a comporre il demanio regionale, l'art. 11 chiaramente puntualizza che gli stessi entrano a far parte di quel regime soltanto «se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo». E' pertanto evidente che non potranno considerarsi “appartenenti” al demanio regionale quei beni che, a norma dell'art. 5, comma 2, del d. lgs. 85/2010, sono esclusi dal trasferimento alle Regioni.
Anche le misure stabilite dall'art. 14 a tutela dei beni, fra le quali quelle adottabili in sede di autotutela, si riferiscono esclusivamente ai beni del «demanio regionale», vale a dire a quelli che a questo demanio possano considerarsi acquisiti.
Dichiarazione: