Giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo degli articoli 1 e 2 della legge Regione Liguria, riapprovata il 1° marzo 2000, n. 355 (Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 6 settembre 1999, n. 28, recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie) e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge dalla Regione Toscana riapprovata il 19 dicembre 2000, in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1 della legge della Liguria prevede, per le tasse sulle concessioni regionali, la possibilità di ridurre in taluni casi le sanzioni irrogabili. L'art. 2 dispone la inapplicabilità della sanzioni amministrative tributarie per insufficiente o ritardato versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, relativamente al 1996, qualora i dovuti conguagli siano stati effettuati entro il 31 gennaio 1997. L'art. 3 della legge Regione Toscana prevede, per i periodi precedenti l'entrata in vigore del d.lgs. 472/1997, la possibilità di ridurre la sanzione per il tardivo versamento.
Motivi del ricorso
Il Governo rileva che l'art. 1 della legge della Regione Liguria disattende la disciplina del ravvedimento prevista dall'art. 13 del d.lgs. 472/1997 e che l'art. 2 introduce una generale sanatoria per i casi di insufficiente o tardivo versamento dei tributi, che si risolve nella rinuncia della Regione ad un credito insorto. Ravvisa contrasto della legge della Regione Liguria con l'art. 119 della Costituzione in quanto la competenza regionale in materia tributaria ha solo portata attuativa: il legislatore regionale può solo stabilire le modalità del versamento, non può esonerare, in via generale, i soggetti tenuti a corrispondere il tributo dal rispetto del termine e dalle sanzioni correlate al ritardato o insufficiente pagamento. Quanto alle disposizioni della Regione Toscana, ravvisa violazione dell'art. 119 della Costituzione per contrasto con la norma statale che regola gli effetti del provvedimento e anche dell'art. 3 della Costituzione, perché vengono ad introdurre una non ragionevole discriminazione tra le stesse infrazioni tributarie, a seconda che siano state commesse prima o dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 472/1997.
Dichiarazione:
Dichiara improcedibili entrambi i ricorsi.