Sentenza n.19 - deposito 14 2013

Ordinamento civile - dipendenti regionali - utilizzo di mezzo proprio


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2012)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Nell'ambito di un intervento volto al contenimento delle spese per trasferte effettuate dal personale dirigente e dipendente, l'art. 11, comma 4, dispone che «l'utilizzo del mezzo proprio può essere autorizzato, ma le spese relative a tale utilizzo sono rimborsate solo nel caso vi sia necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici e non vi sia la possibilità di utilizzare l'auto di servizio».



Motivi di censura

La disposizione, applicando al personale regionale disposizioni relative al trattamento economico di missione in materia di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, deroga illegittimamente alla normativa statale (che sancisce un generale divieto per le pubbliche amministrazioni di effettuare spese per missione, con esclusione di alcune specifiche tipologie) orientata a garantire prioritarie esigenze di stabilizzazione della finanza pubblica, e si pone in contrasto con le prerogative statali in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (art. 117, terzo comma, Cost.).

Regolando rapporti contrattuali di natura privatistica secondo modalità difformi da quelle stabilite dalla legge nazionale, la disposizione invade anche la sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117,  secondo comma, lettera l), Cost.) e, attribuendo ai dipendenti regionali un diritto non riconosciuto ai dipendenti statali e agli altri dipendenti pubblici, comporta la violazione dell'art. 3 Cost.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disciplina sui rimborsi spese e sulla indennità di trasferta, quali componenti del trattamento economico del dipendente pubblico regionale, è riconducibile alla materia ordinamento civile. Il legislatore statale può ben intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni.  Disposizioni regionali che contrastano con la normativa statale si pongono pertanto in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della l.r. Liguria 37/2011.