Sentenza n.18 - deposito 14 2013


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 10, 14, 15, 16, comma 3, 17, 26, 32, 43, 44, 50, 52, comma 4, e 55, comma 1, della legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Gli artt. 10 e 14 rideterminano rispettivamente l'ammontare delle tasse automobilistiche regionali e della tassa sulle concessioni regionali, aumentandone gli importi. L'art. 15 modifica la normativa regionale in tema di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ed, in particolare, ne aumenta gli importi.



Motivi di censura

Contrasto con la normativa statale che disponeva la sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, della facoltà concessa alle Regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi il cui gettito è ad essi attribuito con legge dello Stato.

Violazione dei parametri costituzionali rappresentati dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario, nonché dall'art. 119, secondo comma, Cost., che si limita ad attribuire alle Regioni ed agli enti locali il potere di stabilire ed applicare entrate e tributi propri, subordinatamente al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, precludendo al legislatore regionale di intervenire sulla disciplina dei tributi statali. 



Decisione della Corte

Estinzione del giudizio

La normativa statale sopravvenuta dopo la notifica del ricorso ha abrogato le disposizioni che prevedevano la sospensione del potere delle Regioni di aumentare le tariffe dei tributi regionali controversi; l'atto di rinuncia parziale al ricorso, depositato dall'Avvocatura generale dello Stato, degli artt. 10, 14 e 15, è stato accettato dalla Regione; il giudizio di legittimità costituzionale deve quindi essere dichiarato estinto limitatamente agli artt. 10, 14 e 15.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 16, comma 3,  prevede, tra l'altro, che l'esercizio dell'azione penale costituisce causa di interruzione della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale previsto per il recupero dell'imposta sui carburanti per autotrazione. 



Motivi di censura

La disposizione detta norme in materia di prescrizione e decadenza dei diritti, materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto inerente, sotto il profilo sostanziale, all'ordinamento civile e penale e, sotto il profilo processuale, alla definizione delle preliminari di merito nell'esercizio dell'azione davanti alle giurisdizioni, con violazione  dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.



Decisione della Corte

Questione fondata

La norma è chiaramente riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale – l'ordinamento civile e penale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. – in cui la Regione non può emanare alcuna normativa, neanche meramente riproduttiva di quella statale.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 17 istituisce l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della l.r. 47/2011.



Motivi di censura

La disposizione si pone in contrasto con l'art. 8 del d.lgs. 68/2011, in virtù del quale le Regioni possono trasformare l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili in tributo proprio regionale a decorrere dal 1° gennaio 2013. Nel prevedere una decorrenza anticipata della trasformazione dell'imposta, la disposizione determinerebbe la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario, nonché dell'art. 119, secondo comma, Cost., che subordina il potere delle Regioni e degli enti locali di stabilire ed applicare entrate e tributi propri al rispetto dei principi di coordinamento del sistema tributario.



Decisione della Corte

Cessazione della materia del contendere

L'art. 24 della l.r. 68/2012 ha sostituito l'art. 17 eliminando lo specifico profilo oggetto di censura. A seguito della modifica normativa, l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è stata istituita come tributo proprio a far data dal 1° gennaio 2013, rispettando così il termine imposto dall'art. 8 del d.lgs.68/2011.  Non risultando che la norma impugnata, durante il periodo della sua vigenza, abbia avuto applicazione, viene dichiarata cessata la materia del contendere



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 26 sostituisce il testo dell'art. 7 della l.r. 8/1996 con un nuovo testo, nel quale, al comma 4, è previsto: «Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza» e, all'art. 7-bis: «Le strutture speciali del Segretariato generale e della Direzione generale sono composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione».



Motivi di censura

La prima parte della norma, derogando ai principi generali di cui al d.lgs. 165/2001, viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di impiego pubblico privatizzato regolati dalla contrattazione collettiva.

La seconda parte,  prevedendo un ampliamento delle strutture e dei ruoli dirigenziali con oneri che non risultano quantificati, si pone in contrasto con le disposizioni relative al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico previste al comma 28 dell'art. 9 del d.l. 78/2010. Sono inoltre  violate le disposizioni in materia di turn over – costituenti principi di coordinamento della finanza pubblica – di cui al comma 7 dell'art. 66 del d.l. 112/2008, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato il compito di fissare i principi di coordinamento della finanza pubblica.

La mancata previsione di un'adeguata copertura finanziaria determina, infine, la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.



Decisione della Corte

Questione fondata.

La disciplina del trattamento economico dei dirigenti di area funzionale deve ritenersi compresa nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. La norma impugnata non provvede allo stanziamento di eventuali risorse aggiuntive nei limiti indicati dall'art. 40 del d. lgs. 165/2001, ma dispone che l'intero trattamento economico dei dirigenti in questione sia determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

L'aumento dell'organico del personale del Consiglio regionale, con la previsione di ulteriori tre unità di personale, comporta inoltre l'evidente superamento dei limiti posti dalla normativa statale in materia di turn over, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.  



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 32 modifica l'art. 1 della l.r. 26/2007 istitutiva dell'Autorità regionale denominata “Stazione Unica Appaltante” e  in particolare: modifica il comma 4 dell'art. 1, prevedendo l'incremento da una a tre delle “sezioni tecniche” della Stazione unica appaltante (SUA); introduce il comma 4-bis nel medesimo art. 1, disponendo che «per ogni sezione tecnica è […] previsto un dirigente equiparato a quello di servizio della Giunta regionale»; introduce l'ulteriore comma 4-ter, il quale dispone che «Il Direttore generale della Stazione Unica Appaltante è autorizzato ad apportare le relative modifiche al regolamento di organizzazione, in deroga a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2»; prevede, infine, che le modifiche apportate non comportino «oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale».



Motivi di censura

Violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto viene prevista l'istituzione di nuove strutture amministrative e di ulteriori posizioni dirigenziali, omettendo di quantificare gli inevitabili oneri derivanti dalla disposizione, e anche di individuare i relativi mezzi di copertura finanziaria.



Decisione della Corte

Questione fondata

L'aumento da una a tre delle sezioni tecniche comporta la previsione nell'organico regionale di due nuove figure di dirigenti, con il conseguente obbligo di ricoprire queste posizioni. Sia l'oggetto della norma impugnata, sia il contenuto della stessa dimostrano l'inevitabilità di nuove e maggiori spese a carico del bilancio regionale, delle quali non si indicano i mezzi di copertura.



Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 43 prevede il ripianamento delle perdite relative all'anno 2010 della Società di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S.) S.p.A., ed autorizza la spesa necessaria alla sottoscrizione, da parte della Regione Calabria, della quota di aumento di capitale sociale della SO.G.A.S. S.p.A.

L'art. 44  dispone un contributo regionale straordinario a parziale copertura delle spese relative alle mensilità arretrate per il personale dell'Ente Fiera di Cosenza. L'erogazione del contributo è subordinata all'analogo e contestuale impegno da parte di tutti i soggetti istituzionali soci dell'Ente Fiera – Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza e Comune di Rende – a coprire pro quota la restante parte delle spese correnti.



Motivi di censura

Nella parte in cui omettono di osservare l'obbligo di notifica degli aiuti di stato previsto dall'art. 108, par. 3, del TFUE, le disposizioni violerebbero l'art. 117, primo comma, Cost., che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario alla potestà legislativa regionale.



Decisione della Corte

Questione inammissibile

Il ricorrente non ha allegato alla censura elementi di valutazione sufficienti ad operare quel limitato accertamento che, ai sensi dell'art. 108 TFUE, spetta ai giudici nazionali per verificare l'inosservanza dell'obbligo di notifica alla Commissione europea imposto dall'art. 108, par. 3, TFUE.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 50 dispone la copertura finanziaria dei debiti contratti dalla Regione nei confronti dei beneficiari della l.r. 8/1999 (Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie).



Motivi di censura

Interferenza con l'esercizio delle funzioni del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost. ed incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione Calabria;  violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato la fissazione dei principi in materia di coordinamento della spesa pubblica sanitaria; violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., per l'omessa quantificazione degli oneri derivanti dal'applicazione della disposizione, e individuazione dei relativi mezzi di copertura finanziaria.



Decisione della Corte

Questione fondata

La norma censurata, assicurando la copertura finanziaria di debiti pregressi contratti dalla Regione, incide sul già deficitario bilancio regionale della spesa sanitaria, interferendo in modo evidente con l'operato del Commissario, ne deriva la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 52, comma 4, autorizza la Giunta regionale a rinnovare, a domanda dell'interessato, i contratti di collaborazione al personale già assegnato all'Osservatorio del turismo, in servizio presso il Dipartimento Turismo, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili per la gestione del sistema informativo turistico.



Motivi di censura

La norma impugnata, nella parte in cui consente un generico rinnovo contrattuale, a domanda degli interessati, senza una preventiva valutazione da parte della Regione della necessità di avvalersi di detto personale, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile. Inoltre, nella parte in cui non prevede un contenimento della spesa di personale, si porrebbe in contrasto con l'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e con l'art. 9 del d.l. 78/2010, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato la fissazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, inderogabili da parte della Regione.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disciplina rientra nella materia dell'ordinamento civile, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Sono costituzionalmente illegittime le norme regionali che autorizzano le amministrazioni a disporre la proroga di contratti di collaborazione, in quanto attenendo ad uno degli aspetti della disciplina (di diritto privato) di tali contratti, vale a dire la loro durata, incidono sulla materia dell'ordinamento civile.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 55, comma 1, modifica il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili, precedentemente previsto per il 31 dicembre 2011, posticipandolo al 31 dicembre 2014.



Motivi di censura

Le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato la fissazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, dettati dall'art. 17, comma 10, del d.l. 78/2009.



Decisione della Corte

Questione fondata

Le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

La norma statale interposta (art. 17, comma 10, d.l. 78/2009) si applica non solo al triennio 2010-2012, ma anche al 2013 e al 2014;  lo scopo perseguito dal legislatore statale è quello di consentire, nel triennio 2010-2012, la stabilizzazione dei precari nelle amministrazioni pubbliche, mediante la previsione di una riserva di posti in concorsi banditi per assunzioni a tempo indeterminato. La ratio dell'intervento legislativo statale è pertanto quella di favorire l'assorbimento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Lo scopo perseguito dal legislatore regionale, con la norma impugnata, è invece diametralmente opposto; infatti si dispone la proroga al 2014 del termine finale di stabilizzazione dei precari, con l'effetto di sfuggire ai limiti prescritti dalla normativa statale.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale: dell'art. 16, comma 3, della l.r. Calabria 47/2011; dell'art. 26 della l.r. 47/2011, nella parte in cui novella gli artt. 7, comma 4, e 7-bis della l.r. 8/1996; degli artt. 32, 50, 52, comma 4, e 55, comma 1, della l.r. 47/2011. Dichiara estinto il processo limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, 14 e 15 della l.r. 47/2011; cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della l.r. 47/2011; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli art. 43 e 44 della l.r. 47/2011.