Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali) promosso dalla Corte di Cassazione
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 2, consente che gli edifici aventi impianto edilizio preesistente, con evidenti caratteristiche di non completezza, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali comunali approvati, siano ampliati anche in deroga alle distanze e ai volumi stabiliti per le suddette zone territoriali omogenee dal d.m. 1444/1968, ferma restando la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio.
Motivi di censura
La previsione travalica la competenza regionale concorrente in materia di «governo del territorio», ex art. 117, comma terzo, Cost., interferendo con la disciplina delle distanze tra le costruzioni, che rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lettera l), Cost.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell'ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali solo a condizione che la deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. Da un lato, non può essere del tutto esclusa una competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici, dall'altro essa, interferendo con l'ordinamento civile, è rigorosamente circoscritta dal suo scopo – il governo del territorio – che ne detta anche le modalità di esercizio.
Il punto di equilibrio tra la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e quella regionale in materia di governo del territorio trova una sintesi normativa nell'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. 1444/1968, che consente la definizione di distanze inferiori rispetto a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
La disposizione regionale impugnata, al contrario, consente ai comuni di derogare alle distanze minime fissata dal d.m. 1444/1968 senza rispettare le condizioni stabilite dall'art. 9, u.c., del medesimo decreto ministeriale, che esige che le deroghe siano inserite in appositi strumenti urbanistici, a garanzia dell'interesse pubblico relativo al governo del territorio. Essa viola quindi il limite dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva statale, e anche la competenza concorrente del governo del territorio.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della l.r. Marche 31/1979.