Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, e 11 della legge della Regione Calabria 20 dicembre 2011, n. 44 (Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2, comma 3, individua, quali destinatari degli interventi per il sostegno delle persone non autosufficienti previsti dalla l.r. 44/2011, i cittadini europei o extracomunitari con regolare carta di soggiorno residenti nella Regione.
Motivi di censura
La norma restringe l'accesso alle prestazioni sociali considerate ai soli cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo e risulta lesiva dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza (art. 3 Cost.); non sussiste infatti ragionevole correlazione tra il requisito di accesso ai benefici e le situazioni di bisogno e di disagio che costituiscono il presupposto di fruibilità delle prestazioni sociali. Non risulta inoltre in linea con quanto disposto dalla normativa statale (art. 41 d.lgs. 286/1998 su disciplina dell'immigrazione e condizione dello straniero) che, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni di assistenza sociale, equipara gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata annuale ai cittadini italiani Sotto questo profilo pare eccedere la competenza legislativa residuale in materia di servizi sociali, riconosciuta alle Regioni dall'art. 117, quarto comma, Cost.
Decisione della Corte
Questione fondata
La limitazione del novero dei fruitori delle provvidenze è irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza. L'accesso ad una misura sociale non può essere differenziato in ragione della necessità di uno specifico titolo di soggiorno o di particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 11 individua quali fonti di finanziamento ordinarie del Fondo regionale per la non autosufficienza: a) il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla l. 328/2000; b) le ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale; c) le ulteriori risorse messe a disposizione dagli Enti locali; d) le eventuali risorse comunitarie o ulteriori risorse statali.
Motivi di censura
Nell'ambito del procedimento di attuazione del federalismo fiscale, l'art. 14, comma 2, del d.l. 78/2010 ha operato consistenti riduzioni, per gli anni 2012 e 2013, delle relative risorse statali afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali. Tale circostanza renderebbe privi di copertura finanziaria gli interventi disposti dalla legge regionale, in violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.
Decisione della Corte
Questione inammissibile
L'art. 11 si limita ad enumerare in termini categoriali le fonti di finanziamento del Fondo regionale per la non autosufficienza. La norma di copertura finanziaria è piuttosto l'art. 13 (rubricato “Disposizioni finanziarie”), che individua in modo puntuale l'ammontare degli oneri derivanti dall'attuazione della legge e li imputa ad una specifica unità previsionale del bilancio, ma che non è stato impugnato.
L'impugnazione di una norma inconferente rende la questione inammissibile.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della l.r. Calabria 44/2011 nella parte in cui stabilisce che i cittadini extracomunitari, per beneficiare degli interventi previsti dalla medesima legge, devono essere in possesso di «regolare carta di soggiorno»; inammissibile la questione relativa all'art. 11.