Giudizio principale di legittimità costituzionale........
Contenuto delle disposizioni impugnate
La legge impugnata prevede che i consiglieri regionali che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso) restano sospesi dalla carica fino alla sentenza definitiva (comma 1); stabilisce inoltre la sostituzione temporanea del consigliere sospesa (comma 2) e la sospensione della corresponsione dell'indennità inerente alla carica (comma 3).
Motivi di censura
La legge impugnata, prevedendo una sospensione di diritto, potenzialmente sine die, dalla carica di consigliere regionale, eccede dall'ambito della competenza legislativa regionale, incidendo sulla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
In particolare, la l. 55/1990 stabilisce la sospensione di diritto, per non più di diciotto mesi, nei confronti di chi abbia riportato condanna non definitiva per il reato di associazione di tipo mafioso.
Decisione della Corte
Questione fondata
Le misure previste dall'art. 15 della l. 55/1990 sono dirette ad assicurare la salvaguardai del'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche; l'obiettivo perseguito è la prevenzione della delinquenza mafiosa o di altre gravi forme di pericolosità sociale. Il nucleo della disciplina in questione rientra nella materia ordine pubblico e sicurezza, di competenza statale esclusiva che comprende l'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati e il mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza.
La disciplina regionale si sovrappone a quella statale introducendo disposizioni più rigorose, in base alle quali il consigliere condannato con sentenza non definitiva per associazione di tipo mafioso resta sospeso dalla carica sino alla sentenza definitiva, e incidono nella materia ordine pubblico e sicurezza.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3, limitatamente alla lettera a), della l.r. Campania 16/2011.