Sentenza n.117 - deposito 5 2013

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\'energia - governo del territorio


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 37 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2012, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata stabilisce che la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze nella materia governo del territorio e al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile, non rilascerà l'intesa prevista dall'art. 1, comma 7, lettera n), della legge 239/2004 di cui all'accordo 24 aprile 2001, al conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.



Motivi di censura



La normativa statale definisce i principi fondamentali in materia di localizzazione di impianti energetici, detta disposizioni volte a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, salva la disciplina in materia di rischi rilevanti, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato; compete inoltre allo Stato il potere autorizzatorio nella materia della produzione, trasposto e distribuzione nazionale dell'energia e una competenza amministrativa generale e di tipo gestionale per far fronte ad esigenze di carattere unitario; il coinvolgimento delle regioni è peraltro assicurato attraverso un'intesa in senso forte, che garantisce la loro adeguata partecipazione al procedimento.

La norma regionale, negando a priori il rilascio dell'intesa per il conferimento di nuovi titoli minerari si pone in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dallo Stato e paralizzerebbe le funzioni che lo Stato deve esercitare in maniera unitaria nella materia in esame.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione censurata ricade sia nell'ambito della competenza legislativa produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, sia in quello del governo del territorio, entrambe rientranti nella competenza di tipo concorrente, in considerazione delle quali il legislatore statale ha previsto l'intesa fra lo Stato e le Regioni interessate per le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Preso atto dell'interferenza di competenze di Stato e Regioni, il legislatore statale ha individuato lo strumento per risolvere i possibili conflitti nell'atto maggiormente espressivo del principio di leale collaborazione. L'intesa deve ritenersi implicitamente richiamata in tutte le disposizioni legislative sul medesimo oggetto.

La disposizione impugnata si pone in aperto contrasto con il principio di leale collaborazione, che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 37 della l.r. Basilicata 16/2012.