Giudizio principale di legittimità costituzionale avverso l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2012, n. 16 [Modifiche alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) ed alla L.R. 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d'Arte e Cultura “Il Quadrivio” di Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona)].
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione sostituisce il comma 5 dell'art. 22 della l.r. 77/1999, prevedendo che gli incarichi di dirigente di servizio, nelle more della copertura a tempo indeterminato, possono essere conferiti con contratto a tempo determinato rinnovabile sino a 3 anni, entro il limite massimo del 10% delle posizioni e al fine di garantire specifiche necessità funzionali dell'Ente, a dipendenti regionali di categoria D in servizio presso la direzione interessata, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, nonché di una specializzazione altamente qualificata. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta regionale mediante selezione, su proposta del direttore competente, nel rispetto delle relazioni sindacali.
Motivi di censura
Prevedendo la conferibilità degli incarichi esclusivamente a dipendenti regionali in servizio presso la direzione interessata, la disposizione determina una disparità di trattamento a danno di coloro che sono ugualmente in possesso dei requisiti per accedere alla qualifica dirigenziale, con violazione dell'art. 3 Cost.
Con riferimento alla lesione dell'art. 97, primo e terzo comma Cost., l'aumento del limite percentuale massimo stabilito per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione e la previsione relativa al rinnovo triennale degli incarichi risultano difformi dai principi fondamentali che disciplinano l'organizzazione degli uffici e il rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 (in particolare dall'art. 19, comma 6); la norma censurata preclude inoltre, irragionevolmente, l'accesso alla dirigenza ai dipendenti non facenti parte della direzione generale interessata.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'indicato limite del 10% per la conferibilità di incarichi dirigenziali a dipendenti appartenenti alla categoria impiegatizia si aggiunge all'altra quota, pure essa pari al 10%, degli incarichi attribuibili a soggetti esterni all'ente regionale con contratto a tempo determinato.
L'elevazione della quota di incarichi conferibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali regionali sino al venti per cento, in misura doppia quindi rispetto alla disciplina dettata dallo Stato con l'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, costituisce un sicuro indizio di incongruenza rispetto alla realizzazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.; il meccanismo di individuazione degli impiegati cui conferire gli incarichi dirigenziali previsto dalla norma impugnata è inoltre caratterizzato da una notevole vaghezza. Complessivamente considerata la norma regionale risulta in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. Abruzzo 16/2012.