Giudizio principale di legittimità costituzionale avverso l'articolo 3 della legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33 (Modifiche all'art. 29 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2012», norme in materia di rimborso ai cittadini affetti da patologie oncologiche e provvedimenti finanziari riguardanti le Comunità Montane)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione prevede la corresponsione, in favore dei cittadini affetti da patologie oncologiche, dei rimborsi previsti dalla l.r. 6/2000 (comma 1) e a tal fine dispone lo stanziamento di € 200.000,00, attinto dal capitolo di entrata denominato «Entrate derivanti dal 50 per cento degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti», con speculare istituzione di un nuovo capitolo di spesa denominato «Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia (comma 2).
Motivi di censura
La norma regionale garantisce ai residenti della Regione Abruzzo livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale: eccedendo dalle competenze regionali si pone in contrasto con gli obiettivi di risanamento imposti dal Piano di rientro dai disavanzi sanitari (stipulato in data 6 marzo 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 3 dicembre 2004, n. 311), che non consente l'erogazione di prestazioni economiche ulteriori rispetto a quelle elencate dallo stesso, in violazione, da un lato, dell'art. 117, terzo comma, Cost. e, dall'altro, dell'art. 120, secondo comma, Cost..
Decisione della Corte
Questione fondata
Disponendo l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro, la norma viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica vincolante per le Regioni, e quindi l'art. 117, terzo comma, Cost..
Inoltre, l'introduzione di un livello di assistenza aggiuntivo, non contemplato dal piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, interferisce con le funzioni e le attività del commissario ad acta incaricato dell'attuazione del piano, e deve dunque essere dichiarata costituzionalmente illegittima anche per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost..
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, della l.r. Abruzzo 33/2012.