Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 6 e 7 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” e della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 5, sostituisce l'art. 118 della l.r. 1/2005, introducendo la possibilità di ottenere l'accertamento di conformità in sanatoria per le opere che risultino conformi alla normativa tecnico-sismica vigente solo al momento della loro realizzazione (o al momento dell'inizio dei lavori), non anche al momento della presentazione dell'istanza diretta ad ottenere l'accertamento di conformità (commi 1 e 2); prevede inoltre la possibilità di accedere all'accertamento di conformità anche per opere realizzate in difformità della normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione, presentando un progetto di adeguamento alla normativa vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria (comma 3).
L'art. 6 inserisce, dopo l'art. 118 della l.r. 1/2005, l'art. 118-bis, disciplinando il procedimento per l'accertamento di conformità in sanatoria di cui all'art. 118.
L'art. 7 modifica il comma 5 dell'art. 140 della l.r. 1/2005, stabilendo che resti fermo quanto previsto dagli artt. 118 e 118-bis.
Motivi di censura
Le disposizioni si pongono in contrasto con il principio fondamentale della c.d. “doppia conformità” stabilito dall'art. 36 del d.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), che subordina il rilascio dell'accertamento in sanatoria alla sussistenza della conformità degli interventi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, che deve essere posseduta sia al momento della presentazione della domanda, sia al momento della realizzazione dell'intervento. La normativa censurata, violando tale norma statale di principio, eccede la sfera di attribuzioni regionale nella materia relativa al governo del territorio, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost..
Decisione della Corte
Questione fondata
La verifica della doppia conformità, alla quale l'art. 36 del Testo unico per l'edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) subordina il rilascio dell'accertamento di conformità in sanatoria, deve riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l'edilizia, sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Le norme procedimentali di cui all'art. 6 sono direttamente strumentali alle previsioni contenute nell'art. 5 e costituiscono il necessario completamento della disciplina del rilascio dell'accertamento di conformità, regolato in violazione del principio della doppia conformità; l'art. 7 sancisce l'autonomia dell'accertamento di conformità relativo alle norme sismiche dal generale accertamento relativo alle norme edilizie ed urbanistiche, sempre con risultati lesivi del principio fondamentale della doppia conformità.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, c. 1, 2 e 3, 6 e 7 della l.r. Toscana 4/2012.