Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 14, della l. 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2002).
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il comma 14 dell'art. 52 della l. 448/2001 dispone che, per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e i gestori dei servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, riservano, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per i loro autoveicoli, una quota di pneumatici ricostruiti pari ad almeno il 20% del totale.
Motivi del ricorso
Contrasto con gli articoli 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, comma primo, 119 della Costituzione, oltre che con i principi costituzionali di ragionevolezza e di leale collaborazione tra Stato e Regioni in quanto la lesione arrecata all'autonomia organizzativa dei soggetti interessati non sarebbe giustificata da reali ed effettive esigenze di prevenzione dell'inquinamento ambientale.
Decisione della Corte
Ripercorre i diversi regimi giuridici ai quali sono stati nel tempo assoggettati i pneumatici usati nell'ambito della normativa nazionale e comunitaria sui rifiuti. L'obiettivo perseguito dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE su imballaggi e rifiuti da imballaggio) è quello del recupero e riciclo, in sintonia con le direttive comunitarie che impongono agli Stati l'obbligo di recuperare i rifiuti, in modo che essi possano svolgere una funzione utile. Sottolinea la valenza ecologica dell'attività di ricostruzione dei pneumatici, che tende a ridurre di circa la metà i pneumatici usati da avviare allo smaltimento, consentendo di valorizzare un'utile risorsa con conseguente risparmio energetico, con fini di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento ambientale derivante dal deposito, dall'accumulo e dallo smaltimento dei pneumatici usati. La disposizione costituisce esplicazione dell'attività legislativa esclusiva statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione.