Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata disciplina l'arco temporale aperto per la caccia al cinghiale durante la stagione 2011-2012, ovvero un profilo proprio del calendario venatorio, e lo proroga fino al 5 gennaio 2012.
Motivi di censura
La disposizione si pone in contrasto con la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che, con una disposizione finalizzata alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, regola la materia e non consente alla Regione di provvedere in proposito per mezzo della legge.
Decisione della Corte
Questione fondata
Il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del “regolamento” sull'attività venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, ha inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare la legge-provvedimento. Una legge regionale che risulti in contrasto con tale disciplina viola la competenza esclusiva statale in materia di ambiente ed ecosistema.
Il vizio di legittimità costituzionale colpisce, in via consequenziale, l'intero testo della disposizione impugnata.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, della l.r. Abruzzo 43/2011 e, in via consequenziale, dei commi 2 e 3.