Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 5 e 6, e 5 della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1 autorizza l'iscrizione di una determinata somma, in una specifica unità previsionale, per il pagamento degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti negli esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui la legge si riferisce, che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio 2012 (comma 5) e autorizza anche l'iscrizione di una determinata somma in una specifica unità previsionale per il pagamento dei debiti fuori bilancio (comma 6).
Entrambe le disposizioni rinviano, per la copertura finanziaria, ad una quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.
Motivi di censura
La copertura finanziaria necessaria al pagamento delle partite di spesa previste da entrambe le disposizioni è realizzata mediante utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, in assenza di certificazione di effettiva disponibilità a causa della mancata approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2011, come invece richiesto dalla stessa normativa regionale. Inoltre, in entrambi i casi, lo stanziamento previsto pare sottostimato e insufficiente, in violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. per il profilo della copertura della spesa e dell'art. 117, secondo comma, lettera e), in materia di sistema tributario e contabile.
Decisione della Corte
Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per l'art. 1, commi 5 e 6
I commi 5 e 6 sono stati abrogati dalla legge regionale di variazione al bilancio di previsione ed è stata pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto le norme non hanno avuto attuazione durante il periodo della loro vigenza.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 5 dispone il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2012 da parte della Regione per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale (comma 1); stabilisce il limite complessivo del ricorso al mercato finanziario (comma 2) e la decorrenza dell'ammortamento (comma 3). Stabilisce inoltre che la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passività totali a carico della Regione (comma 4).
Motivi di censura
Secondo la stessa legge regionale di contabilità, non può essere autorizzato l'accesso al nuovo indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce. Inoltre, non sono specificati capitoli e UPB finanziate dalle operazioni di indebitamento, non sono quantificati gli oneri di ammortamento derivanti dalle operazioni di indebitamento e non sono rispettate le condizioni stabilite dalla normativa statale per la contrazione dei mutui e le operazioni di indebitamento, in violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. sotto il profilo della copertura della spesa e dell'art. 117, secondo comma, lettera e), in materia di sistema tributario e contabile.
Decisione della Corte
Questione fondata con riferimento all'art. 5, commi 1, 2 e 3
Questione inammissibile con riferimento al comma 4
Le censure proposte nei riguardi dei commi 1, 2 e 3 sono fondate: la legge regionale che autorizza l'accensione di nuovi prestiti dovrebbe specificare l'incidenza di questi ultimi sui singoli esercizi futuri, i mezzi necessari per la copertura degli oneri, nonché il rispetto del limite percentuale del 20 per cento con riguardo alle rate di ammortamento sia dei mutui pregressi sia di quelli programmati per l'esercizio in corso.
Nelle disposizioni impugnate e nell'allegato bilancio di previsione non è presente alcun rinvio ad appropriata allegazione comprovante la compatibilità delle operazioni di indebitamento programmate con i vincoli indicati dalla normativa statale e anche regionale.
Ciò comporta una violazione delle prescrizioni contenute nella normativa statale interposta (art. 10, secondo comma, l. 281/1970), le cui prescrizioni sono finalizzate alla tutela degli equilibri strutturali di bilancio dell'ente territoriale che, per ciò stesso, costituiscono parametri di legittimità per la stipula di nuove operazioni di ricorso al credito.
Ravvisa quindi contrasto con la normativa statale, con l'art. 81, quarto comma, Cost. quanto alla copertura della spesa, e all'art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia concorrente “sistema contabile dello Stato”.
La censura rivolta all'art. 5, comma 4, è inammissibile perché dedotta senza alcun percorso logico argomentativo.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della l.r. Campania 2/2012; la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 5 e 6; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4.