Sentenza n.296 - deposito 11 2012

Servizi sociali - livello essenziale delle prestazioni


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, lettera c), della legge della Regione Toscana 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza) promosso dal Tribunale amministrativo regionale


Contenuto delle disposizioni impugnate


La norma impugnata stabilisce che, nel caso di prestazioni di tipo residenziale a favore di persone disabili, la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita ultrasessantacinquenne è calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado.



Motivi di censura

La disposizione viola l'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in quanto contrasta con la normativa statale (art. 3, comma 2-ter, d.lgs. 109/1998) che, imponendo di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di compartecipazione al costo della prestazione a favore di soggetti ultrasessantacinquenni con handicap permanente grave, accertato dalle aziende sanitarie locali, costituisce un livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La disposizione statale è immediatamente applicabile, anche se non è stato ancora adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dalla stessa disposizione previsto per la sua applicazione, decreto finalizzato a favorire la permanenza dell'assistito nel nucleo familiare di appartenenza e ad evidenziare la situazione economica del solo assistito.



Decisione della Corte

Questione non fondata

Costituisce presupposto interpretativo errato l'affermazione del giudice remittente che la norma statale richiamata (art. 3, comma 2-ter, del d.lgs. 109/1998) costituisca, pur in assenza dell'adozione del previsto d.P.C.M, determinazione di un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali nella materia dei servizi sociali, a favore degli anziani non autosufficienti e delle altre categorie protette ivi indicate.

Quella di «evidenziare la situazione economica del solo assistito», cui si riferisce la disposizione statale in esame, costituisce solo una delle finalità del d.P.C.M., dalla stessa norma previsto, ma finora non adottato, accanto a quella di «favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza». Le due descritte finalità possono, almeno parzialmente, divergere tra loro, dal momento che la previsione di una compartecipazione ai costi delle prestazioni di tipo residenziale, da parte dei familiari, può costituire un incentivo indiretto che contribuisce a favorire la permanenza dell'anziano presso il proprio nucleo familiare.

Deve quindi ritenersi che a tale decreto di attuazione fosse rimessa la scelta tra le modalità per perseguire le diverse finalità indicate, specificando le prestazioni per le quali dovessero valere i principi indicati dallo stesso art. 3, comma 2-ter.

Il contenuto del d.P.C.M. in oggetto avrebbe dovuto specificare le modalità di attuazione dei principi e dei criteri indicati dall'art. 3, comma 2-ter, operando scelte coerenti con le indicate finalità.

Non è condivisibile l'affermazione del giudice remittente, in base alla quale l'art. 3, comma 2-ter, costituisce livello essenziale delle prestazioni in materia di assistenza sociale. Tale disposizione costituisce piuttosto norma contenente principi e criteri direttivi da attuarsi nel successivo decreto allo scopo di perseguire diverse finalità, tra le quali quella di «evidenziare», in determinati casi, la situazione economica del solo assistito ai fini del calcolo dell'ISEE.

Rientra nella competenza esclusiva e trasversale dello Stato la determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti con carattere di generalità a tutti gli aventi diritto.La normativa statale, nel naso in esame, risulta carente proprio nella individuazione specifica delle prestazioni da erogare.

Anche l'analisi della evoluzione della normativa statale nell'ultimo quindicennio porta ad affermare che lo Stato non ha organicamente esercitato la propria competenza ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., nella materia dei servizi sociali. Anche la più recente disciplina adottata dallo Stato per individuare i livelli essenziali delle prestazioni è rimasta inattuata. Questa carenza trova esplicita conferma sia nella normativa della Regione Toscana, sia in quella di altre Regioni, che hanno adottato, nelle more della definizione e del finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sociale, discipline relative alla compartecipazione dei privati alla spesa per l'erogazione delle prestazioni sociali e sociosanitarie.

Esclude che la norma di cui all'art. 3, comma 2-ter, del d.lgs. 109/1998 costituisca livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, idoneo a vincolare le Regioni ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., nella materia di competenza legislativa dei servizi sociali.


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, lettera c), della l.r. Toscana 66/2008.