Sentenza n.292 - deposito 11 2012

Accreditamento


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), nella parte in cui modifica l'art. 1, commi 237-undecies, 237-duodecies, 237-sexdecies, 237-vicies, 237-vicies-ter della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il comma 237-undecies prevede che la conferma dell'accreditamento avviene mediante decreto commissariale di presa d'atto, da adottare entro determinati termini; il comma 237-duodecies prevede che, successivamente all'adozione dei provvedimenti di presa d'atto, la competente struttura regionale avvia il procedimento di verifica delle istanze presentate; se dalle verifiche – da completare entro il 31 dicembre 2012 – risulta la mancanza dei requisiti di ammissibilità o dei requisiti ulteriori previsti per l'accreditamento, il Commissario ad acta adotta i conseguenti provvedimenti, compresa la revoca del'accreditamento.



Motivi di censura

La previsione che la conferma dell'accreditamento istituzionale avvenga mediante decreto commissariale di presa d'atto e che la verifica dei requisiti di accreditamento avvenga dopo la presa d'atto contrasta con i principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale in materia.



Decisione della Corte

Questione fondata

La prevista possibilità di revocare l'accreditamento fa ritenere che esso deve ritenersi già riconosciuto dal momento della presa d'atto. Tale procedimento, che pospone la verifica dei requisiti al riconoscimento dell'accreditamento, confligge con il principio generale stabilito dalla normativa statale, secondo cui l'accreditamento istituzionale definitivo può essere concesso solo dopo la verifica del possesso dei requisiti ulteriori.



Contenuto della disposizione impugnata

Il comma 237-sexdecies prevede una disciplina specifica per le strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate che stipulano accordi di riconversione per operare in regime di accreditamento definitivo.



Motivi di censura

La procedura prevede tempistiche diverse e derogatorie rispetto a quelle stabilite dalla legislazione statale, con dilatazione dei tempi previsti dalla stessa normativa per la definizione delle procedure di accreditamento definitivo, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione consente a determinate strutture, sanitarie e socio-sanitarie, di continuare ad esercitare le proprie attività in deroga al termine ultimo fissato dalla legislazione nazionale per il passaggio dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo, in violazione dei termini fissati dalla normativa statale e in assenza di circostanze eccezionali che giustifichino una deroga. Ravvisa contrasto con la normativa statale che le Regioni sono tenute a rispettare e violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 



Contenuto della disposizione impugnata

Il comma 237-vicies ter consente, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie presenti negli ambiti territoriali delle comunità montane, in possesso del solo titolo autorizzativo e dei requisiti di accreditamento previsti dai regolamenti regionali, di operare in regime di accreditamento.



Motivi di censura

Contrasto con la normativa statale, in base alla quale l'accreditamento è rilasciato, solo al termine dei relativi processi, alle strutture già in possesso dell'accreditamento provvisorio.



Decisione della Corte

Questione fondata

La possibilità di attivare automaticamente, negli ambiti territoriali delle comunità montane, l'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e socio-sanitarie in possesso del solo titolo autorizzativo e dei requisiti di accreditamento previsti dai regolamenti regionali, si sostanzia in un accreditamento istituzionale ex lege, senza verifica caso per caso dei requisiti ulteriori, in violazione dei principi generali stabiliti dalla normativa statale e in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.



Contenuto della disposizione impugnata

Il comma 237 vicies consente alle strutture già provvisoriamente accreditate di fisiokinesiterapia di presentare domanda di accreditamento istituzionale per l'area socio-sanitaria.



Motivi di censura

La previsione che determinate strutture possano presentare domanda di accreditamento per un'attività diversa da quella già autorizzata e provvisoriamente accreditata si pone in contrasto con la normativa statale, in base alla quale il passaggio di una struttura dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo può avvenire solo con riguardo alla stessa tipologia di attività già preventivamente autorizzata.



Decisione della Corte

Questione fondata

Secondo la legislazione statale di riferimento, l'autorizzazione e la verifica dei “requisiti minimi” deve essere richiesta non solo al momento dell'avvio di una nuova struttura, ma anche ad ogni variazione che comporti l'adattamento di strutture già esistenti o la loro diversa utilizzazione, il loro ampliamento, trasformazione o trasferimento.

E' illegittima la norma regionale che prevede l'accreditamento di strutture che non abbiano l'autorizzazione, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 commi 237-undecies, 237-duodecies, 237-sexdecies, 237-vicies e 237-vicies-ter, della l.r. Campania 4/2011, come modificati dall'art. 1, comma 1, della l.r. 23/2011.