Sentenza n.291 - deposito 11 2012

Tutela della concorrenza - commercio


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della Regione Toscana 28 novembre 2011, n. 63, recante «Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)»


Contenuto delle disposizioni impugnate


La norma esclude l'applicabilità, sul territorio regionale, della disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio, come previste da disposizioni statali riproduttive di una direttiva europea.



Motivi di censura

La disposizione viola il primo comma dell'art. 117 della Costituzione, per inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e anche il secondo comma, lettera e), dell'art. 117 della Costituzione, poiché, incidendo sull'assetto concorrenziale degli operatori commerciali in modo difforme da quanto previsto dalla normativa statale (attuativa di quella comunitaria), invade la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza.



Decisione della Corte

Questione fondata

La normativa statale (d.lgs. 59/2010) attuativa della direttiva comunitaria (direttiva 2006/123/CE) relativa ai servizi nel mercato interno, consente la possibilità di porre limiti all'esercizio della tutela di attività economiche qualora questi siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale.

Il legislatore nazionale ha regolato la disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio allo scopo di garantire sia la parità di trattamento tra i richiedenti, impedendo qualsiasi forma di discriminazione tra gli stessi, sia la libertà di stabilimento, conformemente alla direttiva.

La disposizione regionale eliminando, nel proprio ambito, i vincoli e i limiti posti dalla disciplina statale relativamente ai regimi di rilascio di autorizzazioni per avere accesso ad un'attività di servizi, si pone in evidente contrasto con la normativa comunitaria e con quella nazionale attuativa della stessa. Essa infatti non introduce una disciplina concorsuale alternativa, ma esclude espressamente proprio l'applicabilità della normativa comunitaria e nazionale in forza di un generico ed indeterminato richiamo a «motivi imperativi di interesse generale», lasciando al potere discrezionale della Regione la determinazione delle fattispecie concrete nelle quali gli stessi sarebbero rinvenibili.

In riferimento alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la norma, incidendo sulla concorrenza degli operatori commerciali, difformemente da quanto previsto dal d.lgs. 59/2010 e dalla direttiva comunitaria, invade la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza. La previsione della possibilità di escludere meccanismi e procedure di selezione in forza dell'invocazione astratta di «motivi imperativi d'interesse generale», là dove situazioni oggettive non modificabili determinino l'impossibilità di un'apertura a tutti nel mercato, non consente lo svolgimento dell'attività commerciale in spazi adeguati agli operatori più qualificati, selezionati attraverso procedure che garantiscano la parità di trattamento, evitino qualsiasi tipo di discriminazione e tutelino la libertà di stabilimento.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della l.r. Toscana 63/2011.