Sentenza n.290 - deposito 11 2012

Personale regionale - trattamento economico


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La norma impugnata stabilisce che al personale regionale e degli enti regionali, cui è stato conferito l'incarico di coordinatore ed è stata altresì attribuita l'indennità di coordinatore di servizio, è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i direttori di servizio.



Motivi di censura

La disposizione non è rispettosa dell'elencazione tassativa, contenuta nelle norme statutarie, delle materie nelle quali la Regione ha potestà legislativa, inoltre, prevedendo il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva in favore del personale regionale e degli enti regionali cui sia conferito l'incarico di coordinatore, comporta l'introduzione di una spesa aggiuntiva per il personale pubblico e pertanto contrasta con i principi in tema di contenimento della spesa per il personale pubblico posti dalla legge statale. Stabilendo un aumento del trattamento economico, realizza un intervento della Regione nella materia dell'ordinamento civile e lede il principio secondo cui ogni regolamentazione del trattamento economico nel pubblico impiego è rimessa in forma esclusiva alla contrattazione collettiva. Risulta infine irragionevole e immotivata l'attribuzione di un trattamento economico migliorativo ad una parte del personale.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione prevede l'attribuzione di un'indennità ulteriore rispetto al trattamento economico, proprio della qualifica di appartenenza, ad una categoria di personale della Regione e degli enti regionali e, precisamente, a coloro ai quali sia stato conferito l'incarico di coordinatore dei programmi integrati d'area.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte ritenuto illegittime disposizioni regionali intervenute in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali. Essendo tale rapporto di impiego oramai contrattualizzato, la sua disciplina (inclusa quella della retribuzione) rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della l.r. Sardegna 16/2011.