Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata stabilisce che, nelle more dell'assegnazione di personale, anche tramite procedura selettiva, alla struttura organizzativa che cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, sono prorogati i contratti di collaborazione attualmente in essere presso quell'ufficio fino a completa copertura della relativa pianta organica.
Motivi di censura
La disposizione consente un generalizzato meccanismo di proroga dei rapporti in essere, senza indicare limiti temporali e senza rispettare i requisiti richiesti per il conferimento di tali incarichi, contrastando così con i principi di organizzazione della pubblica amministrazione secondo la legge, di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e dell'accesso all'impiego pubblico tramite concorso. Risultano violati anche l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile, e l'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato la materia del coordinamento della finanza pubblica. La normativa statale infatti consente il ricorso a personale con contratti di collaborazione a decorrere dall'anno 2011, esclusivamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
Decisione della Corte
Questione fondata
Già una precedente sentenza aveva dichiarato la illegittimità costituzionale di una norma regionale che prevedeva la facoltà per le amministrazioni di disporre la proroga dei contratti di collaborazione in essere, affermando che simile disposizione attiene ad uno degli aspetti della disciplina di diritto privato di tali contratti, vale a dire la loro durata, e incide sulla materia dell'ordinamento civile.
Questo è anche il caso della norma in esame, che prevede una proroga, senza un limite massimo prefissato, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa già in essere.
Ravvisa quindi l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2 della l.r. Abruzzo 51/2010.