Sentenza n.288 - deposito 11 2012


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 22 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione − Legge finanziaria 2012)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 10 stabilisce che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale.



Motivi di censura

La disposizione viola l'articolo 117, secondo comma, Cost., in relazione al disposto della norma interposta statale in base alla quale la perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.



Decisione della Corte

Questione fondata

La tassa automobilistica è tributo istituito e regolato da legge statale, attribuita per intero alle Regioni a statuto ordinario, assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale. Ne sono stati demandati alle Regioni la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo.

Rientra nella nozione di tributo proprio della Regione quello istituito dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale; rientrano nella nozione di tributi propri derivati della Regione quei tributi istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni, le quali possono modificarne le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria.

La tassa automobilistica si qualifica quale tributo proprio derivato, perché: la Regione non può modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e passivi); può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dalla legge statale; può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale.

La previsione regionale di escludere l'esenzione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 22, comma 1, consente l'immissione nei corsi d'acqua di specie ittica non autoctona.



Motivi di censura

La disposizione viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alla norma statale che vieta espressamente la reintroduzione, l'introduzione ed il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.



Decisione della Corte

Questione fondata

Le disposizioni relative alla introduzione, reintroduzione e ripopolamento di specie animali, in quanto regole di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e non solo di disciplina d'uso della risorsa ambientale-faunistica, rientrano nella competenza esclusiva statale.

Nell'esercizio di tale sua competenza esclusiva, lo Stato può porre limiti invalicabili di tutela, cui le Regioni devono adeguarsi nell'esercizio di altra normativa di propria competenza, rimanendo unicamente libere di determinare, nell'esercizio della loro potestà legislativa, limiti di tutela dell'ambiente anche più elevati di quelli statali.

L'immissione nei corsi d'acqua di specie ittica non autoctona è in contrasto con l'attribuzione esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della l.r. Molise 29/2011 e l' illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 22 nella parte in cui consente l'immissione nei corsi d'acqua di specie ittica non autoctona.